Iscritti alla CTPS, indicazioni per riscatto o ricongiunzione
Pubblicato il 02 novembre 2022
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Con il messaggio 28 ottobre 2022, n. 3912, l’Istituto Previdenziale fornisce le indicazioni operative per la gestione delle attività relative ai periodi riconosciuti con provvedimenti c.d. ante subentro di riscatto, ricongiunzione e computo/riscatto con onere a carico del richiedente, per il personale iscritto alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato (CTPS).
L’Inps fornisce le istruzioni in merito alle seguenti fasi:
- modalità di inserimento nella piattaforma “Nuova Passweb”, relativamente ai periodi ricongiunti o riscattati con provvedimenti onerosi ante subentro;
- attività di verifica dello stato dei pagamenti;
- valorizzazione dei periodi sul conto assicurativo;
- modalità di recupero degli oneri di riscatto e di ricongiunzione per rate scadute e non pagate.
Inserimento nell’applicativo “Nuova Passweb”
Tramite la funzione “da ricostruzione”, bisognerà segnalare lo stato del pagamento relativamente ai provvedimenti con onere ante subentro inseriti in Posizione assicurativa.
Nella schermata relativa al pagamento, gli stati presenti sono i seguenti:
- “estinto”: indica che l’onere è stato pagato;
- “in corso regolare”: indica che l’onere è in corso di pagamento ed è in regola con le scadenze delle rate;
- “in corso non regolare”: indica che l’onere è in corso di pagamento ma non è in regola con la scadenza delle rate.
Gli operatori delle Amministrazioni statali che inseriscono il provvedimento con la funzione “da ricostruzione” potranno:
- inserire il periodo temporale riconosciuto con un decreto emesso sia prima che dopo il 31 dicembre 1999;
- indicare lo “stato del pagamento” soltanto per i decreti emessi prima del 31 dicembre 1999. L’operatore dovrà verificare lo stato dei pagamenti riferito alle rate dal 1° gennaio 2000 in avanti ed eventualmente modificare, in caso di irregolarità, il relativo stato del pagamento, inserito dall’Amministrazione statale.
Diversamente, nel caso di impossibilità di indicare lo “stato del pagamento”, per i provvedimenti emessi dopo il 31 dicembre 1999, bisognerà indicare lo stato del pagamento in assenza del quale il periodo non viene valutato nel calcolo dell’anzianità contributiva.
Verifica dello stato delle trattenute per il pagamento degli oneri
Il piano di ammortamento relativo ai provvedimenti emessi prima del subentro dell’INPDAP non è stato ancora elaborato dall’Istituto, pertanto non è possibile lo scomputo delle rate con i quadri “F1” trasmessi dai datori di lavoro.
Nelle more dell’avvio dei quadri “F1”, lo scomputo per i dipendenti statali gestiti dalla piattaforma NoiPA è stato effettuato attraverso l’utilizzo del “Flusso ritenute MEF”, e ciò ha generato scarti per “Piano non trovato”.
Per la soluzione di tali scarti, sarà possibile verificare la presenza delle trattenute in carico al lavoratore attraverso la consultazione dell’applicativo SIN, sulla barra delle applicazioni “Entrate versamenti da flussi”> “Ritenute MEF” > “Flussi da MEF per nominativo”.
Diversamente, per i provvedimenti onerosi ante subentro emessi in epoca remota, per i quali era inizialmente previsto il versamento sui conti postali di Sede, gli operatori dovranno effettuare le verifiche dei versamenti sulla documentazione agli atti della Struttura territoriale.
Valorizzazione in Posizione assicurativa
Con riferimento alle rate a partire dal 1° gennaio 2000, ove non risulti o non sia stato accertato il regolare pagamento dell’onere dovuto, i periodi oggetto di riconoscimento non possono essere valorizzati in Posizione assicurativa, salvo che le Amministrazioni competenti o gli interessati diano prova dell’avvenuto pagamento. Nel caso in cui venga accertata la totale assenza dei pagamenti rateali o risultino mancanti almeno quattro rate consecutive, i periodi oggetto del provvedimento non possono essere valorizzati in Posizione assicurativa.
In caso di pagamento parziale dell’onere di riscatto, sarà riconosciuto in Posizione assicurativa il periodo corrispondente all’importo effettivamente versato.
Diversamente, nell’ipotesi di pagamento parziale dell’onere di ricongiunzione, l’intero periodo riconosciuto con il provvedimento ante subentro non sarà valutato in Posizione assicurativa, salvo che, per espressa previsione normativa, non sono ammesse ricongiunzioni parziali.
Recupero delle rate onere di riscatto e ricongiunzione scadute e non pagate
In merito al mancato adempimento, l’operatore della Struttura territoriale potrà valutare la possibilità di rimessione in termini dei pagamenti, comunicando all’interessato l’importo complessivo delle rate scadute/non versate, da pagare in unica soluzione con modello “F24”, entro il termine perentorio di 60 giorni a decorrere dalla notifica della richiesta dell’Istituto.
Gli interessi legali maturati sulle rate scadute e non versate dovranno essere versati con separato modello “F24”, con l’indicazione del periodo di riferimento, il mese iniziale e finale dell’intero periodo.
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