ISA, comunicazione dati 2022. Modelli revisionati

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ISA, comunicazione dati 2022. Modelli revisionati

Agenzia delle Entrate e Mef a tutto campo sugli ISA: approvati i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti da utilizzare per il periodo di imposta 2022 (con specifiche tecniche) e aggiornati 87 di questi.

Entrate: i modelli per il periodo d'imposta 2022

Pubblicati dall’Agenzia delle Entrate 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), da utilizzare per il periodo di imposta 2022, accompagnati dalle relative istruzioni.

Come ricorda il provvedimento agenziale prot. 52595 del 24 febbraio 2023, detti modelli costituiscono parte integrante del modello REDDITI 2023; vanno utilizzati per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione e dell’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale, disciplinati dall’articolo 9-bis del DL n. 50/2017, convertito.

Gli ISA rappresentano uno strumento di compliance diretto a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra contribuenti e Pubblica Amministrazione.

Con essi si mira a verificare la normalità e la coerenza della gestione dell’impresa o dell’attività professionale, con riferimento a diverse basi imponibili.

Infatti, il contribuente può verificare, in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10 (10 è il punteggio di massima affidabilità).

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA, determinati anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti i diversi benefici tra cui: l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di taluni crediti, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto con un determinato importo, l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative.

I modelli approvati devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2022 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale.

Ma i modelli ISA devono essere altresì presentati dai contribuenti che, anche se esclusi dall’applicazione degli ISA, sono comunque tenuti all’adempimento in quanto:

  • esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  • svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del DPR n. 633/1972.

Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Tra gli esclusi dall’obbligo di presentare gli ISA si segnalano:

  • i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
  • i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
  • i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività;
  • i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

I modelli devono essere trasmessi per via telematica unitamente alla dichiarazione dei redditi.

La trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate può essere effettuata direttamente, utilizzando il servizio Entratel o il servizio Fisconline, ovvero avvalendosi degli incaricati alla trasmissione (DPR n. 322/1998).

Con provvedimento direttoriale prot. 55564 del 28 febbraio 2023 sono state approvate le specifiche tecniche e i controlli per la trasmissione telematica dei suddetti ISA 2023.

Dalla riunione della commissione degli esperti per gli ISA, tenutasi il 15 dicembre 2022, emerge che saranno individuati interventi di natura straordinaria da effettuare sui 175 ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2022, in considerazione della crisi economica derivante dal quadro economico nazionale ed internazionale - Covid-19, aumento del prezzo dell’energia, delle materie prime - che ha caratterizzato tale annualità.

Mef: aggiornati 87 indici

Con decreto del Ministero dell’Economia dell’8 febbraio 2023 - in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio - sono stati resi noti gli 87 indici sintetici di affidabilità fiscale in revisione per il periodo d’imposta 2022. Essi sono relativi alle attività economiche nel settore dell'agricoltura, del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle attività professionali.

Accompagnano il provvedimento le note tecniche e metodologiche sui criteri di funzionamento degli indicatori elementari, di affidabilità e di anomalia, operativi per ciascuno degli ISA oggetto di approvazione.

Presenti nel decreto anche alcune territorialità specifiche che hanno l’obiettivo di differenziare il Paese sulla base di specifici indicatori per comune, provincia, regione e area territoriale, al fine di tener conto dell’influenza della localizzazione sulla determinazione dei ricavi o compensi.

Si tratta delle:

  1. territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef,
  2. territorialità del livello delle quotazioni immobiliari,
  3. territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili.

Il decreto 8 febbraio 2023 indica anche a quali categorie di soggetti non si applicano gli indici sintetici di affidabilità, fermo restando i casi inerenti l'inizio e la cessazione dell'attività, il periodo di non normale svolgimento dell’attività.

Dunque, ne sono esclusi:

  • contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro;
  • contribuenti forfetari;
  • contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività prevalenti, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  • società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
  • soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA;
  • con riferimento all’indice CG72U, soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, attività di trasporto con taxi (codice attività 49.32.10) e di trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice attività 49.32.20).

Tale elenco potrebbe essere ampliato da un successivo provvedimento che integri gli Isa per inserirvi, ad esempio, ipotesi legate agli effetti della pandemia o della crisi energetica in essere.

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