Isa 2023. Tutte le novità ed esclusioni nella circolare Entrate

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Isa 2023. Tutte le novità ed esclusioni nella circolare Entrate

Arrivano dalla nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate i chiarimenti operativi relativi all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2022.

La circolare n. 12, firmata dal Direttore Ruffini il 1° giugno 2023, fornisce un riepilogo di tutti gli interventi che negli ultimi tempi hanno riguardato la materia degli ISA, con un risultato molto più snello rispetto a quello assunto dagli analoghi documenti di prassi degli anni precedenti.

Nel dettaglio, la circolare n. 12/E/2023 si sofferma sui seguenti aspetti:

  • gli interventi normativi in materia di ISA;
  • gli interventi straordinari sugli ISA in vigore per il periodo d’imposta 2022;
  • la modulistica;
  • gli ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle Entrate;
  • il Software applicativo “IltuoISA 2023”;
  • il regime premiale ISA.

Vediamo le principali novità contenute nel documento di prassi.

ISA 2023, le novità normative alla luce del decreto Semplificazioni

La circolare fornisce chiarimenti in ordine alle novità in materia di Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del DL n. 50 del 2017, in applicazione per il periodo d’imposta 2022.

Il documento si apre con una rassegna delle norme intervenute nell’ultimo anno che, direttamente o indirettamente, hanno prodotto effetti nella disciplina degli ISA.

E’ da ricordare che ogni anno gli Indici sono oggetto di una significativa attività di aggiornamento finalizzata a garantire sempre la capacità dello strumento di cogliere adeguatamente le peculiarità dei comparti economici cui gli stessi si riferiscono.

NOTA BENE: Si tratta, in massima parte, di interventi di natura procedurale, che non producono effetti sul complesso di adempimenti che i contribuenti devono effettuare per l’applicazione degli ISA.

In particolare, nella circolare n. 12/2023 vengono prese in rassegna le modifiche introdotte dal Dl n. 73/2022 (Decreto “Semplificazioni”), come per esempio quella sulla abrogazione della disciplina delle società in perdita sistemica.

Nello specifico, l’articolo 9 del citato Decreto Semplificazioni dispone l’abrogazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, delle previsioni del Decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 in materia di società in perdita sistematica, con effetti che rilevano anche ai fini dei benefici premiali previsti in materia di ISA per i contribuenti più affidabili.

Inoltre, è stato modificato il termine per l’approvazione della modulistica dichiarativa, con l’indicazione che i modelli per la presentazione delle dichiarazioni per le imposte sui redditi e Irap siano approvati con provvedimento amministrativo, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, non più entro fine gennaio, ma entro fine febbraio dell’anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.

Infine, da segnalare anche la previsione di estendere all’anno 2022 i correttivi che tengano conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19.

NOTA BENE: In altri termini, si è voluto estendere anche ai periodi d’imposta 2021 e 2022, le cautele già disposte in relazione al periodo d’imposta 2020, per non basare l’analisi del rischio di evasione fiscale sul giudizio di affidabilità del contribuente relativo ad una sola annualità che potrebbe essere caratterizzata dagli effetti economici negativi causati dagli eventi di natura straordinaria di questi ultimi anni.

ATTENZIONE: Al fine di prevedere un periodo di “osservazione” più lungo, il Dl Semplificazioni ha, poi, disposto che gli Indici siano approvati (con decreto ministeriale), non più entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati, ma entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo. Inoltre, le eventuali integrazioni degli stessi, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, possono essere approvate entro il mese di aprile, e non più entro il mese di febbraio del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate.

Infine, la circolare agenziale ricorda anche che, tra le novità fiscali che hanno interessato gli ISA, è stato introdotto un ulteriore beneficio premiale in ambito contenzioso per i soggetti che applicano gli indici, secondo il quale: la prestazione della garanzia cui, normalmente, è subordinata la sospensione dell’atto impugnato è esclusa per i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale".

ISA 2023, nuove cause di esclusione

Nel capitolo relativo agli interventi straordinari sugli ISA in vigore per il p.i. 2022, viene evidenziato come con il DM 28 aprile 2023, oltre alla previsione di specifici interventi sulla metodologia degli indici, è stata individuata un’ulteriore causa di esclusione destinata ai contribuenti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021.

Secondo l’Agenzia, tale nuova causa di esclusione appare coerente con l’impianto metodologico sulla base del quale sono stati individuati i correttivi straordinari, che utilizza, quale misura per determinare la portata del correttivo, la contrazione dei margini (individuali e settoriali) subita dagli operatori economici, nel periodo d’imposta 2022, rispetto al periodo di imposta 2021.

NOTA BENE: L’accesso a tali correttivi non sarebbe, pertanto, possibile per quei contribuenti per i quali la contrazione in argomento non risultasse misurabile (soggetti che aprono la partita IVA nel periodo di imposta 2021).

ATTENZIONE: I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA sulla base di tale nuova causa di esclusione - individuata dal codice 15 all’interno dei modelli REDDITI2023 - sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all’interno dei relativi modelli ISA.

La modulistica relativa agli ISA 2023

E’ confermata anche per l’anno d’imposta 2022 la stessa struttura della modulistica relativa agli Indici sintetici di affidabilità fiscale, secondo la quale sono previste: Istruzioni Parte generale ed istruzioni comuni, utili per la compilazione di tutti gli ISA, per i quadri A (personale), F (dati contabili impresa) e H (dati contabili lavoro autonomo).

Come per le precedenti annualità, anche per gli ISA in applicazione al p.i. 2022, in fase di compilazione del relativo modello, i contribuenti devono procedere all’acquisizione dei dati resi disponibili dall’Agenzia delle entrate (cosiddette “variabili precalcolate”).

Nella circolare n. 12/E/2023, vengono analizzate soprattutto le seguenti tematiche:

  1. modelli Isa2023;
  2. variabili precalcolate;
  3. software di calcolo IltuoIsa2023.

Il software applicativo “IltuoISA 2023”

Il calcolo del punteggio del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale, effettuabile tramite il software “IltuoISA 2023”, è operato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente per il periodo d’imposta 2022 e dei “dati precalcolati”, forniti dall’Agenzia delle Entrate al contribuente o su richiesta all’intermediario.

La struttura del software per il p.i. 2022 replica quella già prevista per i precedenti periodi di applicazione degli ISA; l’assenza di novità strutturali comporta pertanto che gli operatori possano misurarsi con uno strumento le cui dinamiche di funzionamento sono già note dalle precedenti campagne dichiarative.

NOTA BENE: La versione attualmente in vigore del “IltuoISA 2023”, è la 1.0.0 del 28 aprile 2023.

Accesso ai benefici premiali per chi applica gli ISA 2023

L’ultima parte della circolare è dedicate al regime premiale ISA. Viene richiamato il provvedimento agenziale del 27 aprile 2023 con cui sono state definite le condizioni necessarie per l’accesso ai benefici premiali previsti per il periodo d’imposta 2022.

Per il p.i. 2022 risulta, quindi, confermato il doppio binario in base al quale è possibile accedere ai benefici:

  • sia ottenendo un punteggio idoneo nell’annualità di applicazione dell’ISA;
  • sia, alternativamente, conseguendo un adeguato punteggio medio nell’anno di applicazione e in quello precedente.

In relazione a ciascun beneficio premiale, nella circolare n. 12/E è riportato in forma tabellare il livello di affidabilità necessario per accedervi.

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