Irreperibilità: è incostituzionale che la notifica si perfezioni, per il destinatario, all'invio della raccomandata
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 15 gennaio 2010
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Con un'importante pronuncia del 14 gennaio 2010, la n. 3, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo140 Codice procedura civile, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Le questioni di legittimità sono state sollevate per violazione degli articoli 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bologna e dalla Corte d’appello di Milano relativamente al detto articolo che prevede, in caso di irreperibilità del destinatario o rifiuto di ricevere la copia, il deposito della copia, da parte dell’ufficiale giudiziario, nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; in questo caso l'ufficiale giudiziario affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. La censura viene mossa con riferimento alla parte in cui, in base all'interpretazione fatta dal diritto vivente, gli effetti della notifica vengono fatti decorrere, nei confronti del destinatario, dal compimento dell’ultimo degli adempimenti prescritti, dalla spedizione, cioè, della raccomandata con avviso di ricevimento. La Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della disposizione denunciata che violerebbe “i parametri costituzionali invocati dal rimettente, per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, e per l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta”.
Le questioni di legittimità sono state sollevate per violazione degli articoli 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bologna e dalla Corte d’appello di Milano relativamente al detto articolo che prevede, in caso di irreperibilità del destinatario o rifiuto di ricevere la copia, il deposito della copia, da parte dell’ufficiale giudiziario, nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; in questo caso l'ufficiale giudiziario affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. La censura viene mossa con riferimento alla parte in cui, in base all'interpretazione fatta dal diritto vivente, gli effetti della notifica vengono fatti decorrere, nei confronti del destinatario, dal compimento dell’ultimo degli adempimenti prescritti, dalla spedizione, cioè, della raccomandata con avviso di ricevimento. La Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della disposizione denunciata che violerebbe “i parametri costituzionali invocati dal rimettente, per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, e per l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta”.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 32 – Per gli irreperibili notifica più lunga – A. Gal.
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