IRPEF, IVAFE, monitoraggio fiscale. Trattamento al coniuge del funzionario UE

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IRPEF, IVAFE, monitoraggio fiscale. Trattamento al coniuge del funzionario UE

Il Fisco italiano chiarisce l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, del pagamento dell’IVAFE e del monitoraggio dei conti esteri per il 2017 per il funzionario/agente europeo e per i propri familiari.

Preliminarmente rileva che, ai sensi del TUIR (art. 2, c. 1), sono soggetti passivi IRPEF i residenti e i non residenti nel territorio dello Stato.

Rappresenta, inoltre, che ove vige la Convenzione per evitare le doppie imposizioni (é il caso dell'istante coniuge, residente in Belgio), ai fini dell’applicazione di essa, i funzionari e altri agenti dell’Unione che, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un Paese membro diverso dal Paese nel quale avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso l'Unione, sono considerati – nel Paese di residenza e nel Paese del domicilio fiscale - come domiciliati in quest’ultimo Stato, qualora esso sia Paese dell’Unione. Disposizione che si applica ugualmente al coniuge - sempreché non eserciti una propria attività professionale - nonché ai figli ed ai minori a carico di questi soggetti e in loro custodia.

IRPEF

Sulla base del quadro normativo delineato – sintetizzabile non solo nell'articolo 2, comma 1 del TUIR, anche nell’articolo 13 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (Protocollo n. 7), accluso al Trattato 4 sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea - l'istante, quale coniuge di funzionario/agente UE, per l’annualità 2017 deve considerarsi ex lege fiscalmente residente in Belgio agli effetti “dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell’Unione al fine di evitare le doppie imposizioni”, esclusivamente nell’ipotesi in cui in detto periodo d’imposta non abbia esercitato una propria attività professionale, sia essa autonoma o dipendente. Pertanto, l’istante dovrà considerarsi come soggetto fiscalmente non residente in Italia ai fini delle imposte sul reddito; conseguentemente, ai sensi dell’articolo 3 del TUIR l’istante, in qualità di soggetto non residente, dovrà dichiarare in Italia solo i redditi prodotti in tale Stato, che tuttavia, da quanto si evince dall’istanza formulata nella risposta dell'Agenzia delle Entrate all'Interpello n. 5 del 19 settembre 2018, non sussistono.

IVAFE

Sul quesito in materia di IVAFE, le Entrate affermano che in ragione della disposizione contenuta nell’articolo 13 del citato Protocollo n. 7, l’istante, sempreché non abbia esercitato nel 2017 una propria attività professionale, per tale periodo d’imposta non debba considerarsi fiscalmente residente in Italia e che, pertanto, non debba porre in essere i relativi adempimenti.

Monitoraggio fiscale

Infine, con riguardo agli adempimenti dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW del Modello Unico Persone Fisiche) ai sensi di legge, le persone fisiche residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, “detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi”. Nella fattispecie in esame deve ritenersi che l’istante, nel periodo d’imposta 2017, nel caso in cui in tale periodo d’imposta non abbia esercitato una propria attività professionale, non possa detenere all’estero investimenti o attività finanziarie suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Pertanto, in mancanza del requisito soggettivo normativamente previsto, si ritiene che nell’anno di riferimento l’istante non debba porre in essere gli adempimenti dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale.

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