Ires, l’aliquota sale dal 5,5% al 6,5% ma solo per il periodo d’imposta 2010

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L’addizionale dell’imposta sul reddito delle società per le imprese operanti nel settore energetico – che farebbe salire l’aliquota dal 5,5% al 6,5% - non si applica dal periodo d’imposta 2009, ma dal 2010.

Questa l’indicazione principale contenuta nella circolare dell’agenzia delle Entrate n. 35 del 18 giugno scorso.

Secondo quanto si legge nel documento di prassi, la maggiorazione prevista dall’articolo 81 del Decreto legge n. 112/2008 è applicabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 15 agosto 2009: dal 2010 per le imprese con periodi d’imposta coincidenti con l’anno solare.

L'Amministrazione motiva l’entrata in vigore della norma da quest’anno e non dal 2009, anno in cui è stato approvato il decreto legge citato, con la circostanza che esso non ha previsto alcuna deroga allo Statuto del contribuente, per cui le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

Fatta questa precisazione, l’Agenzia interviene al fine di specificare quanto segue: applicandosi la nuova addizionale dal 2010 e non dal 2009 essa non potrà essere riportata sul modello di dichiarazione Unico 2010, ma andrà indicata nel modello Unico 2011. Tutti coloro che hanno seguito le istruzioni al modello Unico SC 2010 (rigo RQ50, colonna 9) e, quindi, hanno versato lo scorso 16 giugno il saldo per il 2009 applicando già la maggiorazione di un punto percentuale dell’addizionale Ires, hanno versato una somma in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto e per la quale è, ora, possibile presentare l’istanza di rimborso. La circolare ribadisce che per il 2009 l’imposta è rimasta ferma al 5,5% e solo per il 2010 e, quindi, anche per i relativi acconti, si dovrà considerare la percentuale dell’addizionale aumentata al 6,5%.

L’agenzia delle Entrate, nello specificare quanto sopra, ribadisce le condizioni necessarie affinchè possa operare l’aumento dell’addizionale Ires. Si deve trattare di soggetti con un volume d’affari nel periodo d’imposta precedente superiore a 25 milioni di euro; gli stessi contribuenti Ires devono svolgere attività prevalente nel settore della ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di raffinazione di petrolio e di produzione di benzine, gasoli e gas naturali e, infine, devono svolgere attività di produzione e commercializzazione di energia elettrica.

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  • Nuovofiscooggi.it - Addizionale Ires settore energia. Da quest’anno vale un punto in più – r. fo.

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