Irdcec. Sospese le procedure esecutive illegittime su richiesta del debitore

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In data 22 maggio 2013, l’Istituto di ricerca dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ha pubblicato la circolare n. 31/IR dal titolo “La nuova procedura di sospensione legale degli atti della riscossione e di estinzione di diritto dei crediti ad esso sottesi”.

Nel documento viene presa in rassegna la nuova procedura introdotta dalla Legge di Stabilità 2013 (L. n. 228/2012, art. 1 commi da 537 a 543), che consente al debitore di arrestare ogni iniziativa finalizzata alla riscossione coattiva dei crediti a suo carico dopo aver presentato una dichiarazione, debitamente documentata, dalla quale emerga che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo sono affetti da vizi riguardanti la pretesa creditoria oppure viziati nella successiva procedura esecutiva.

In virtù di tale modifica normativa, i concessionari per la riscossione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono tenuti a sospendere immediatamente ogni iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo dopo la presentazione della suddetta dichiarazione da parte del debitore.

Dal punto di vista soggettivo, dunque, la nuova disciplina si riferisce genericamente ai “debitori” per indicare i soggetti legittimati alla presentazione della dichiarazione; mentre, dal punto di vista oggettivo, l’attivazione della nuova procedura è riferita alle “somme” iscritte a ruolo o “affidate”.

La genericità di queste due locuzioni ha richiesto ulteriori specifiche. La nuova disciplina, infatti, sembra riferirsi ai debiti di qualsiasi natura anche se la formulazione letterale della norma sembra indirizzarsi, con riferimento ai destinatari della dichiarazione, agli enti e alle società incaricate per la riscossione dei tributi. Tuttavia, il riferimento esclusivo ai debiti di natura tributaria avrebbe richiesto una previsione normativa più specifica.

Il fatto che, poi, ci sia un riferimento non solo alle somme iscritte a ruolo, ma anche a quelle “affidate”, sta a sottolineare come possano costituire oggetto di sospensione non solo le procedure cautelari o esecutive, ma anche quelle promosse a seguito di una notifica di un avviso di accertamento o di un avviso di addebito aventi natura esecutiva, oltre che quelle derivanti da atti di riscossione alternativi al ruolo, come per esempio le ingiunzioni fiscali.

La circolare esamina, poi, le ipotesi che giustificano la presentazione della dichiarazione da parte del debitore, specificando come tali cause debbano riferirsi agli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo oppure agli atti emessi dal “concessionario", in un secondo momento, come per esempio: la cartella di pagamento, l’avviso di intimazione di pagamento, il preavviso o la comunicazione di fermo amministrativo o di ipoteca e l’atto di pignoramento.

Anche se molto eterogenee tra loro, tali fattispecie vengono raggruppate in due categorie accomunate dal fatto che si tratta, in tutti i casi, di ipotesi in cui l’intento di fondo è quello di mettere in comunicazione i due soggetti coinvolti: l’ente creditore e i soggetti incaricati della riscossione.
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