Irap per commercialista con due studi e impiego di colleghi

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Irap per commercialista con due studi e impiego di colleghi

Sussiste l’elemento organizzativo ed è quindi soggetta ad Irap l’attività di un commercialista che utilizza in forma stabile altri professionisti come supporto.

E’ la sostanza dell’ordinanza n. 15559 del 13 giugno 2018 della Corte di cassazione che, a differenza di altre sentenze di contenuto opposto, ha confermato la pretesa Irap nei confronti di commercialista.

La presenza di due studi e i continui affidamenti di incarichi ad altri colleghi denotano organizzazione

Il professionista ha proposto ricorso contro la sentenza della Ctr, la quale ha ritenuto esistente il presupposto Irap in virtù:

  • degli elevati redditi conseguiti, provenienti anche da incarichi societari;
  • dei compensi corrisposti a terzi professionisti operanti nel medesimo settore;
  • dell’esistenza di due studi professionali e di beni strumentali.

Nel confermare il lavoro svolto dai giudici tributari, la Cassazione ricorda che, con riferimento ai proventi dell’attività svolta da un lavoratore autonomo (o professionista), è presente il presupposto impositivo Irap quando il contribuente:

  • sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative di cui altri sono responsabili;
  • impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che ecceda la soglia di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive.

In conclusione, anche se è irrilevante ai fini Irap l’ammontare dei compensi percepiti al professionista, è degno di rilievo il fatto che vi siano stati plurimi e non occasionali rapporti del professionista con altri professionisti svolgenti la medesima attività, ai quali venivano affidati incarichi riguardanti detta attività, nonché la pluralità di studi professionali.

 Per i giudici della Cassazione tutto ciò integra il presupposto impositivo dell’Irap.

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