Irap: data l’incertezza sulla materia il contribuente non è sanzionabile

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Un commercialista sottoposto ad accertamento fiscale è stato giudicato soggetto imponibile ai fini Irap dato che, per gli anni oggetto di controllo, oltre a disporre di un proprio ufficio, aveva alle dipendenze alcuni lavoratori. La Commissione tributaria di primo grado ha, così, ritenuto valide le pretese dell’Amministrazione finanziaria, riconoscendo in capo al contribuente i presupposti dell’autonoma organizzazione.

Nel successivo grado di giudizio, la CtR di Roma ha confermato l’assoggettamento ad Irap dei redditi del professionista, in virtù della sussistenza del presupposto della stabile organizzazione, anche se in tema di sanzioni le conclusioni raggiunte sono state differenti.

I giudici regionali capitolini hanno riconosciuto che in materia di Irap è sorta una giurisprudenza alquanto controversa nel corso degli anni proprio a testimonianza dell’incertezza che regola la questione dell’assoggettamento al tributo del reddito professionale, per cui – anche in caso di sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’Irap – il mancato pagamento dell’imposta e il successivo contenzioso devono sempre  portare alla disapplicazione delle sanzioni irrogate in capo al professionista.

Queste le conclusioni raggiunte dalla CtR Roma, con la sentenza n. 163/06/13 del 28 maggio 2013.
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