Ipoteca tributaria sospesa. Niente esecuzione fino alla sentenza di merito

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Per la Commissione tributaria provinciale di Frosinone – ordinanza n. 145/02/2011 – la sospensione dell'ipoteca prevista ai sensi dell'articolo 47 del Decreto legislativo n. 546/1992 è applicabile anche nelle ipotesi di provvedimento di iscrizione di ipoteca tributaria e comporta la cessazione temporanea degli effetti dell'iscrizione con conseguente impossibilità, per l'esattore, di procedere, nelle more, alla vendita forzosa del bene ipotecato prima che sia intervenuta la sentenza di merito.

Nel frattempo – continuano i giudici tributari - il bene non rientra nella piena disponibilità del proprietario, il quale dovrà attendere una pronuncia di merito favorevole per procedere con la relativa vendita.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 33 – Ipoteca, il bene resta a metà durante la sospensione -

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