Ipoteca sproporzionata Responsabilità aggravata
Pubblicato il 06 aprile 2016
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Iscrivere ipoteca per un valore sproporzionato rispetto al credito, comporta per il creditore una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Lo ha chiarito, in sintesi, la terza sezione civile della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di un correntista in causa contro una Banca popolare.
Ipoteca eccedente oltre un terzo Abuso cautela
In particolare – secondo gli ermellini – il creditore che iscrive ipoteca giudiziale sui beni del debitore il cui valore sia eccedente la cautela, discostandosi dai parametri normativi mediante l’iscrizione per un valore che supera di un terzo, accresciuto degli accessori, l’importo dei crediti iscritti (art. 2875 e 2876 c.c.), pone in essere un comportamento di abuso dello strumento della cautela rispetto al fine per cui gli è stato conferito. Utilizza cioè lo strumento processuale oltre lo scopo previsto dal legislatore per assicurarsi la maggiore garanzia possibile, ma determinando un effetto deviato in danno al debitore.
E non può assumere rilievo dirimente la circostanza che il debitore, a fronte di una iscrizione di ipoteca su beni il cui valore ecceda la cautela, potrebbe evitare ogni danno addivenendo ad un accordo con il creditore per la riduzione o chiedendo giudizialmente la riduzione con apposito procedimento (art. 2844 c.c.).
Costringere, infatti, il debitore a cercare un accordo e, soprattutto, costringerlo ad un autonomo diverso procedimento, si traduce in un abuso dello strumento fornitogli per la tutela, con implementazione dei procedimenti e conseguente impatto sulla efficienza della risposta alla domanda di giustizia sostanziale.
Abuso garanzia patrimoniale Responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Pertanto, in conclusione, la Suprema Corte, con sentenza n. 6533 del 5 aprile 2016, ha accolto il ricorso sulla base del principio secondo cui, qualora – come nel caso di specie – risulti accertata l’esistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca giudiziale, è configurabile in capo ad suddetto creditore la responsabilità ex art. 96 c.p.c. , quando non ha usato la normale diligenza nell'iscrivere ipoteca sui beni per un valore proporzionato rispetto al credito garantito, secondo i parametri individuati dalla legge, così ponendo in essere un abuso del diritto della garanzia patrimoniale ai danni del debitore.
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