Ipoteca non comunicata? Termine per impugnare dall’effettiva conoscenza
Pubblicato il 19 maggio 2018
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Il concessionario della riscossione deve effettuare la comunicazione dell'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 212/2000, secondo cui l'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.
Ed è dalla comunicazione di questa iscrizione che decorre il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 21 del Decreto legislativo n. 546/1992 per proporre impugnazione all’iscrizione ipotecaria medesima.
Lo si ricava sia dalla lettura della norma sia perché la conoscenza certa della data da cui decorre il termine per il gravame risponde ai principi di certezza dei rapporti giuridici e di buona amministrazione.
Diversamente opinando, invero, il concessionario si troverebbe a non avere mai certezza della inoppugnabilità dell'iscrizione ipotecaria.
Niente comunicazione? Si presume l'ignoranza dell'esistenza dell’atto
Così, nel caso in cui la comunicazione non abbia avuto luogo, il contribuente ha facoltà di proporre ricorso avverso l'iscrizione di ipoteca nel momento in cui ne abbia avuto effettiva conoscenza; e ciò, senza che egli debba fornire la prova del giorno in cui ha avuto notizia non formale dell'iscrizione.
Difatti, l'ignoranza dell'esistenza del provvedimento deve presumersi, in caso d'inesistenza della comunicazione, fino alla data di proposizione del ricorso, essendo, per contro, a carico di chi eccepisca che la parte ebbe di fatto conoscenza del provvedimento in epoca precedente, l'onere di fornire la relativa prova.
E’ quanto precisato dalla sezione tributaria della Cassazione con ordinanza n. 12309 del 18 maggio 2018.
Accolto il ricorso del contribuente
Nella vicenda in esame, i giudici di ultima istanza hanno accolto, con rinvio, il ricorso di un contribuente che aveva impugnato, di fronte alle Commissioni tributarie, provinciale e regionale, un atto di iscrizione ipotecaria, deducendo di non aver ricevuto alcuna notifica né comunicazione sia delle cartelle prodromiche sia dell’atto di iscrizione ipotecaria, ma di esserne venuto a conoscenza per caso.
La CTR, in particolare, aveva dichiarato inammissibile la relativa impugnazione, sostenendo che l’appellante avrebbe dovuto dare la prova della tempestività del ricorso proposto mediante certificazione attestante il giorno in cui, recatosi in Conservatoria, aveva avuto conoscenza casuale dell'iscrizione ipotecaria.
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