Iperammortamento: la finestra temporale per beneficiare dell'agevolazione

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Iperammortamento: la finestra temporale per beneficiare dell'agevolazione

Le disposizioni sull’iperammortamento (articolo 1, comma 9, legge 232 del 2016 modificato dall’articolo 14 del D.L. 91 del 2017) prevedono che l’agevolazione, consistente in una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione per il calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing (quota capitale) deducibili dal reddito di impresa, si applichi agli investimenti realizzati nel 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018, con la condizione che entro fine anno (31 dicembre 2017) l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il disegno di legge di Bilancio per il 2018 in corso di approvazione definitiva, prevede una estensione temporale della suddetta agevolazione relativamente agli investimenti realizzati nel 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018, siano verificate le condizioni relative all’accettazione dell’ordine e versati acconti non inferiore al 20%.

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