Iperammortamento con limiti per contatori intelligenti
Pubblicato il 04 febbraio 2019
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L’azienda che installa i contatori intelligenti, al posto di quelli tradizionali, può fruire nel limite del 5% del costo del bene con riferimento ai costi di installazione rilevanti ai fini dell’iperammortamento.
E’ uno dei chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 2 del 1° febbraio 2019.
Una società operante nel settore della distribuzione del gas, impegnata nella sostituzione dei contatori tradizionali con nuovi contatori intelligenti, chiedeva se tali beni potessero rientrare tra quelli ammessi alla disciplina dell’iper ammortamento, articolo 1, comma 9, L. 232/2016, in particolare in una delle voci dell’allegato A alla suddetta legge.
Contatori intelligenti ammessi all’iperammortamento se componenti del sistema produttivo
L’Agenzia riprende quanto disposto dal MiSE per affermare che i contatori intelligenti sono ammessi all’iperammortamento in quanto classificabili nella voce “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni” (punto 8 del secondo gruppo di beni dell’allegato A citato).
Questo però solo se operanti a livello di macchine e componenti di un sistema produttivo in senso stretto, con esclusione, pertanto, di quei beni che interagiscono a livello di impianti generali o per altre finalità.
Trattamento delle spese sostenute per l’installazione dei contatori
L’istante ha chiesto anche quale fosse il trattamento da applicare alle spese sostenute per l’installazione dei contatori, sostenendo che erano onerose (pari a circa il 50-60% del costo unitario dei contatori).
Nel principio di diritto viene esplicitato che, ai fini della quantificazione del costo rilevante agli effetti dell’iperammortamento, rilevano anche gli oneri accessori di diretta imputazione, come individuati dal principio contabile Oic 16.
E’ però necessario determinare, in via amministrativa, un limite forfetario all’inclusione nel costo agevolabile degli oneri accessori in questione; infatti, la sproporzione tra il prezzo di acquisto del bene e il costo di installazione determinerebbe una significativa incongruità nell’utilizzo dell’incentivo, in contrasto con le sue finalità principali.
Tale limite forfettario ai costi di installazione rilevanti ai fini dell’iperammortamento è stato fissato nel 5% del prezzo dei singoli contatori.
Negata la deducibilità integrale nel primo anno di esercizio
Altra questione posta riguarda l’applicabilità, avendo i contatori un costo unitario non superiore a 516,46 euro, dell’articolo 102, comma 5, del Tuir, che prevede la possibilità di fruire interamente del beneficio nell’anno di entrata in funzione e interconnessione dei singoli beni.
Le Entrate negano tale possibilità visto che si tratta di acquisto che fa parte di un unico programma di ammodernamento della rete e, quindi, va valutato unitariamente il costo complessivo dell’investimento.
Ai fini dell’iperammortamento, non è possibile fruire integralmente del beneficio nel periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento in ragione del costo dei beni singolarmente considerati.
In conclusione, il costo dei contatori sarà ammortizzato fiscalmente ai sensi dell’articolo 102, commi 1 e 2, del Tuir, e la maggiorazione relativa all’iperammortamento sarà fruita in base ai coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988.
- eDotto.com – Edicola del 2 febbraio 2019 - Telefisco 2019, sciolti i dubbi su iperammortamento e deducibilità interessi passivi – Moscioni
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