IPCEI: aiuti legati al rispetto del principio DNSH

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IPCEI: aiuti legati al rispetto del principio DNSH

Il Mimit - ministero delle Imprese e del Made in Italy – con circolare direttoriale n. 880 dell’11 aprile 2025 disciplina le modalità operative per la verifica del rispetto del principio DNSH ("Do No Significant Harm" – non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali) da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse dal Fondo IPCEI, istituito per sostenere importanti progetti europei strategici.

Dunque, il Mimit introduce un importante aggiornamento nell’ambito della concessione delle agevolazioni pubbliche per progetti strategici europei: da ora, l’erogazione delle risorse del Fondo IPCEI è condizionata al rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm).

Ma cosa significa in concreto?

Il principio DNSH diventa vincolo operativo

Il principio DNSH, previsto dal Regolamento UE 2020/852, impone che ogni attività finanziata con fondi pubblici non arrechi danni significativi agli obiettivi ambientali, in linea con il Green Deal Europeo e con i criteri ambientali stabiliti dalla tassonomia europea. La Commissione Europea ha chiarito che i progetti con impatti ambientali negativi difficilmente possono essere considerati compatibili con il mercato unico, né giustificabili in termini di utilità economica.

Questo vincolo non è più solo teorico: a partire dalla circolare 880/2025, il MIMIT stabilisce criteri stringenti per monitorare, documentare e garantire il rispetto del principio DNSH in tutte le fasi del ciclo di vita dei progetti finanziati partendo dal Fondo IPCEI.

Focus sugli IPCEI e sul PNRR

Gli IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo), finanziati anche nell’ambito del PNRR, sono tra i primi destinatari delle nuove misure operative.

Per attestare la conformità al principio DNSH, le disposizioni contenute nei decreti direttoriali che avviano gli interventi finanziati dal Fondo IPCEI, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 232, della legge n. 160/2019, impongono che, durante la fase di attuazione, venga dimostrato che le attività progettuali siano state effettivamente svolte senza generare impatti ambientali rilevanti.

Tale verifica deve avvenire anche tenendo conto dell’elenco delle attività escluse dal finanziamento e nel rispetto delle linee guida e delle normative applicabili a livello europeo e nazionale.

In particolare, le imprese beneficiarie dovranno produrre documentazione che certifichi la sostenibilità delle attività svolte. In particolare:

  • Dichiarazione sostitutiva, firmata dal legale rappresentante, in cui si attesta la conformità alle normative ambientali UE e nazionali, nonché l’adesione al principio DNSH.
  • Relazione di avanzamento, deve descrivere le attività realizzate e dimostrare, attraverso evidenze tecniche e certificazioni, l’assenza di impatti ambientali negativi.
  • Dichiarazione di conformità, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, certifica che le condizioni ambientali previste inizialmente sono state rispettate anche nella pratica.
  • Relazione integrativa (obbligatoria per gli IPCEI sull’idrogeno), documenta il contributo effettivo del progetto alla riduzione delle emissioni e alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
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