Investitore come operatore qualificato, l’identificazione presuppone la volontà
Pubblicato il 28 ottobre 2015
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La disposizione di cui all’articolo 31 del regolamento Consob n. 11522/1998, ai sensi della quale gli investitori persone fisiche rientrano nella categoria degli “operatori qualificati” ove “documentino il possesso dei requisiti di professionalità” stabiliti per gli esponenti aziendali delle società di intermediazione mobiliare, presuppone la volontà del cliente, manifestata in modo espresso o tacito, ad essere così considerato.
La medesima norma, altresì, impone all’intermediario di accertare, al momento dell’instaurazione del rapporto, il pregresso svolgimento di quei ruoli e compiti da parte dell’investitore per il periodo minimo indicato, “non obbligando peraltro l’intermediario a limitarsi, all’uopo, esclusivamente alla documentazione fornita dal cliente, ma ammettendo altri mezzi di conoscenza, forniti o no dal cliente stesso, idonei ad attestarne le peculiari qualità”.
E’ questo il principio di diritto espresso dalla Prima sezione civile di Cassazione nel testo della sentenza n. 21887 depositata il 27 ottobre 2015.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 44 - «Operatore qualificato», non serve la dichiarazione – Negri
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