Intrastat Non sanzionati i ritardi di marzo
Pubblicato il 17 marzo 2017
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A seguito del mutato quadro giuridico determinato dalla legge 19/2017 di conversione del “milleproroghe” - che ha ripristinato l’obbligo di comunicazione per tutto il 2017 - eventuali ritardi della presentazione dei modelli relativi al mese di febbraio 2017, da effettuarsi entro il 27 marzo 2017, non saranno sanzionati.
Il ripristino
Salta l’abolizione relativa agli INTRA acquisti – per gli acquisti intracomunitari di beni e prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE - prevista dal DL 193/2016.
L’entrata in vigore della legge n. 19 del 28 febbraio 2017, di conversione del D.L. n. 244/2016 (cosiddetto “Decreto Milleproroghe”) ha determinato la proroga degli obblighi Intrastat previgenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 193/2016 e, dunque, il ripristino dell’obbligo per il 2017 di comunicazione dei dati fiscali mensili e trimestrali, oltre che dei dati statistici per i contribuenti mensili, cioè di comunicazione degli elenchi acquisti (INTRA2) mensili e trimestrali di beni e servizi.
Niente sanzioni
Eventuali ritardi di trasmissione, rispetto alla scadenza di fine marzo, non saranno sanzionati.
Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Istat stanno lavorando alla predisposizione del provvedimento di semplificazione previsto dalla legge citata, con l’obiettivo di ridurre significativamente la platea dei soggetti obbligati e le variabili oggetto delle comunicazioni Intrastat.
L’annuncio è dato dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Dogane nel comunicato stampa congiunto del 16 marzo 2017.
- eDotto.com - Edicola del 7 marzo 2017 - Intrastat, spesometro, adempimenti Iva Urgono chiarimenti - G. Lupoi
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