Intra UE. Cessioni a catena, call-off stock e identificazione cessionario
Pubblicato il 02 novembre 2021
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Nella seduta del 28 ottobre 2021 il Consiglio dei Ministri ha dato attuazione ad una serie di direttive europee tra cui anche la n. 2018/1910 sugli scambi intracomunitari, approvando in via definitiva il relativo decreto legislativo.
Tale atto permette all’Italia di non incorrere nella prevista procedura di infrazione dell’Unione europea a causa del ritardo, di quasi due anni, del recepimento della detta direttiva.
Intra UE. Regime di call-off stock
Il decreto approvato prevede il trattamento chiamato “call-off stock”, che semplifica gli adempimenti previsti per talune operazioni intracomunitarie, consentendo lo stoccaggio dei beni in un deposito con conseguente differimento di ogni adempimento Iva al momento in cui i beni escono dal deposito per essere acquistati.
In questo ambito, gli operatori possono fruire dello spostamento della tassazione anche di 12 mesi ma si rende necessario approntare dei controlli per gestire lo stock e per monitorare il detto termine.
Cessioni a catena
Viene ritenuto essenziale individuare – nelle vendite a catena - con certezza la cessione alla quale deve essere imputato il trasferimento dei beni da qualificare come cessione intracomunitaria e, quindi, non imponibile ai fini Iva.
Elementi della non imponibilità
Viene recepito quale elemento della cessione intracomunitaria il numero di identificazione del cessionario, con l’intento di gestire meglio la non imponibilità degli scambi. A ciò si aggiunge la compilazione, da parte del cedente, dell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie (modello Intrastat).
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