Intermediari finanziari. Assonime sulle novità del regolamento attuativo della disciplina

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Intermediari finanziari. Assonime sulle novità del regolamento attuativo della disciplina

Il Regolamento del Ministero dell'Economia n. 53 del 2 aprile 2015 (di attuazione del Dlgs 141/2010), ha revisionato in modo considerevole la disciplina degli intermediari finanziari che esercitano attività di finanziamento nei confronti del pubblico, modificando il titolo V del Testo unico bancario.

In particolare il Regolamento Mef ha specificato alcuni aspetti molto importanti della materia, come, per esempio, quello riguardante il contenuto dell'attività di finanziamento soggetta a vigilanza,oppure le circostanze nelle quali ricorre il presupposto dell’esercizio nei confronti del pubblico.

Con la riforma del titolo V del Tub è stata, infatti, razionalizzata la disciplina e l’assetto dei controlli cui sono soggetti gli intermediari finanziari e gli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Nello specifico:

- è stato limitato l’ambito della riserva di attività degli intermediari finanziari alla sola concessione di finanziamenti;

- è stato istituito un albo unico degli intermediari;

- è stato soppresso l’elenco dell’articolo 113 Tub, in cui erano iscritti gli operatori che svolgevano attività finanziaria in via prevalente ma non nei confronti del pubblico;

- è stata prevista l’iscrizione all’albo indicato dall’articolo 106 del Tub dei confidi di maggiori dimensioni.

Proprio su queste importanti novità normative si è concentrata l'attenzione di Assonime, le cui considerazioni sono state raccolte nella circolare n. 23 del 27 luglio 2015.

Nel documento si sottolinea come le nuove disposizioni sono caratterizzate da una certa gradualità nella lotto attuazione, data la complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari finanziari e la particolarità dell'attività da essi svolta.

In particolare, per quanto riguarda l'autorizzazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di concessione di finanziamenti, di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa, è specificato che essa deve essere richiesta prima dell'iscrizione nel Registro delle imprese.

Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 34 - Riordino «elenchi» entro aprile - Busani

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