Intercettabilità delle utenze estere che si avvalgono delle centrali italiane

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I giudici di Cassazione, nel testo della sentenza n. 19424 del 12 maggio 2014, si sono pronunciati in materia di intercettazioni telefoniche precisando che le utenze straniere non sono intercettabili tramite le centrali telefoniche di commutazione o ponti radio ubicati in Italia “a condizione che la comunicazione si svolga interamente all'estero e tra utenze straniere”.

Comunicazione collegata a centrale italiana

Nel caso, tuttavia, in cui l'utenza straniera si avvalga di una delle centrali collocate in Italia per collegarsi con altra utenza, ovvero, nel caso inverso che altra utenza si colleghi a quella estera usufruendo dei "ponti telefonici" siti in Italia, l'intercettazione diventa possibile.

Ne consegue, in queste ipotesi, che la comunicazione telefonica con utenza estera risulta materialmente e legittimamente intercettabile nella misura in cui arriva in Italia o parte dall'Italia, e ciò senza necessità che si dia corso ad una rogatoria internazionale.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 44 - Per il cellulare estero non scatta sempre l'obbligo di rogatoria – Negri

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