Insolvenza. Inadempimento con valore solo indiziario

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Insolvenza. Inadempimento con valore solo indiziario

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso promosso da una Srl contro la declaratoria di fallimento emanata nei suoi confronti dal Tribunale, su istanza di diversi creditori.

In secondo grado, la statuizione era stata confermata: la Corte d'appello aveva ritenuto sussistere il credito vantato dagli istanti ai fini del riconoscimento della loro legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento, nonché dell'accertamento dello stato di insolvenza della Srl. Inoltre, la medesima Corte aveva rilevato che dai bilanci prodotti dalla società, relativi agli ultimi tre esercizi, questa avesse avuto un attivo patrimoniale superiore a due milioni di euro e ricavi pari a circa un milione e ottocento mila euro, superando, così, i requisiti dimensionali di non fallibilità.

La società si era rivolta alla Suprema corte, lamentando, tra gli altri motivi, che la Corte territoriale avesse accorpato in un unico giudizio la valutazione riguardante la legittimazione degli istanti e la condizione di insolvenza, malgrado quest'ultima costituisse “una forma di impotenza strutturale che impedisce al debitore di poter soddisfare le obbligazioni contratte”, da apprezzare attraverso una valutazione globale quantitativa e qualitativa.

Tale motivo è stato giudicato manifestamente fondato.

Inadempimento semplice indizio di insolvenza, da valutare caso per caso

Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 1053 del 21 gennaio 2021 – se è pur vero che anche un solo inadempimento può assurgere ad indice della situazione oggettiva di insolvenza, occorreva considerare che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, consistendo nell'impossibilità per quest'ultimo di soddisfare regolarmente le sue obbligazioni, non suppone, necessariamente, l'esistenza di inadempimenti, né è da essi direttamente desumibile.

Gli inadempimenti, se effettivamente riscontrati, sono equiparabili agli altri fatti esteriori idonei a manifestare la menzionata condizione di insolvenza, con valore, quindi, meramente indiziario, da apprezzarsi caso per caso.

L'inadempimento, ossia, di per sé, non rileva ai fini della dimostrazione dello stato di insolvenza, ma può costituire un elemento sintomatico espressivo dello stato di impotenza funzionale e non transitoria dell'impresa a soddisfare le proprie obbligazioni.

Inadempimento non direttamente dimostrativo dello stato di insolvenza

Orbene, secondo gli Ermellini, quanto concluso dai giudici di merito risultava in evidente contrasto con i richiamati principi, nella parte in cui l'indagine sulla sussistenza del credito era stata fatta coincidere con l'accertamento dello stato di insolvenza: al mero inadempimento era stato attribuito valore direttamente dimostrativo della condizione di insolvenza.

La decisione impugnata è stata quindi cassata, con rinvio della causa alla corte di merito, per un nuovo esame da effettuare alla luce degli assunti sopra richiamati.

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