Inps, sospese le riduzioni degli importi del trattamento di mobilità in deroga

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Inps, sospese le riduzioni degli importi del trattamento di mobilità in deroga

L’Inps, con la circolare 22 ottobre 2021, n. 158, fornisce le istruzioni per la sospensione della riduzione del trattamento di mobilità in deroga, prevista nei casi di terza e quarta proroga.

Nell’ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità di trattamenti di integrazione salariare e di mobilità, l’articolo 2, comma 66, legge 28 giugno 2012, n. 92, dispone che la misura del trattamento di mobilità è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.

Successivamente, l’articolo 1, comma 289, legge 30 dicembre 2020, ha previsto lo stanziamento di ulteriori risorse per il Fondo sociale per occupazione e formazione. A tal proposito, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha comunicato che le Regioni, con riferimento all’anno corrente, possono utilizzare le risorse residue dei precedenti finanziamenti.

In tale ambito normativo, il c.d. decreto Sostegni-bis, ha introdotto all’articolo 38 il comma 2-bis, il quale dispone la sospensione delle riduzioni previste dall’articolo 2, comma 66, secondo periodo, legge 28 giugno 2012, n. 92, degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga.

L’importo stanziato, che costituisce limite massimo di spesa, è pari a 500.000 euro per l’anno 2021.

La sospensione ha effetto per il periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021, in riferimento agli importi in pagamento per i trattamenti di mobilità in deroga, previsti nei casi di terza e quarta proroga ai lavoratori beneficiari che operino nelle aree di crisi complessa.

Pertanto, non trova applicazione l’abbattimento del 40 percento previsto dal secondo periodo del comma 66, art. 2 legge 28 giugno 2012, n.92, diversamente le riduzioni del 10 per cento e del 30 per cento restano valide previste dalla medesima norma nei casi di prima e seconda proroga.

La sospensione verrà applicata d’ufficio dall’Istituto, senza necessità di istanza da parte dei beneficiari.

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