Inps, rimodulazione finanziamenti di cessione del quinto di pensione
Pubblicato il 05 ottobre 2021
Condividi l'articolo:
I piani di finanziamento da estinguersi dietro cessione del quinto stipulati tra pensionati e intermediari finanziari aderenti alla Convezione Inps, potranno essere rimodulati al fine di estinguere anticipatamente il prestito.
A comunicarlo è l’Inps, che, con il messaggio 5 ottobre 2021, n. 3339, nell’ambito del processo di gestione dei predetti finanziamenti, rende noto il rilascio dell’implementazione della procedura online denominata “Domanda di rimodulazione piano per estinzione anticipata parziale”.
Nello specifico, in presenza della manifestazione di volontà da parte del pensionato di estinguere anticipatamente il debito gli intermediari finanziari, convenzionati con l’Istituto, potranno richiedere una rimodulazione del contratto di finanziamento in corso di ammortamento, che può consistere:
- nella riduzione dell’importo della rata;
- e/o nell’anticipazione della scadenza del piano di ammortamento.
La procedura in questione non necessita la sottoscrizione di un nuovo contratto tra la società cessionaria e il pensionato cedente ma la rimodulazione di quello originario.
In tale contesto, la Struttura territoriale non ha competenza in termini di validazione del piano rimodulato, che viene acquisito automaticamente dal sistema, previa verifica della congruità dei dati e della correttezza formale dei requisiti.
La funzione telematica “Domanda di rimodulazione piano per estinzione anticipata parziale” è fruibile dagli intermediari finanziari all’interno dei servizi “Cessione Quinto”, tramite Web Service e Web Applicationed, riservata esclusivamente alle società in regime di convenzionamento.
La rimodulazione è consentita a condizione che il contratto di finanziamento possieda i seguenti requisiti:
- tipologia Cessione Quinto Pensione (Gestione Pubblica/Privata);
- presente in procedura “Quote Quinto”;
- nello stato “validato”;
- in corso di ammortamento.
Non può essere rimodulato, invece, il contratto che si trovi nelle seguenti condizioni:
- in fase di accodamento (il piano può comunque essere chiuso per estinzione totale del residuo debito);
- nello stato sospeso (per sentenza/sisma/COVID19);
- qualora, nella medesima Gestione (Pubblica/Privata) del piano estinto parzialmente, sia presente anche un piano di “rinnovo” nello stato di “proposto”;
- con riferimento ai piani riconducibili alla Gestione Pubblica: non può essere rimodulato il piano se, per il pensionato, risultano attivi su “Quote Quinto” (in via residuale) due o più piani di cessione;
- piano gestito manualmente fuori procedura “Quote Quinto”.
La domanda telematica deve contenere le seguenti informazioni:
- ID del piano originario/precedente piano rimodulato;
- codice fiscale del pensionato;
- importo totale rimodulato (equivalente all’importo rata costante per il numero rate piano rimodulato);
- importo rata piano rimodulato (la rata deve essere costante per tutto il periodo di ammortamento del piano rimodulato);
- numero rate totali piano rimodulato;
- data di estinzione parziale, corrispondente alla data di chiusura del “conteggio estintivo" utilizzata ai fini del calcolo del residuo debito, che deve essere uguale o minore al mese di notifica della domanda.
Bisogna, inoltre, indicare le possibili opzioni di variazione del piano rimodulato rispetto al piano originario.
Attivata la domanda, l’Inps rilascerà una “lettera di benestare”, scaricabile attraverso il portale istituzionale sia dalla società finanziaria, nella sezione riservata, sia dal pensionato in fase di consultazione del proprio cedolino pensione all’interno dell’area personale MyInps.
Terminata la procedura, il piano originario (o il precedente piano rimodulato) verrà chiuso automaticamente in procedura “Quote Quinto” con la causale “chiuso per estinzione anticipata parziale” all’ultimo giorno del mese di notifica della domanda.
Il piano rimodulato decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di notifica della domanda.
Nell’ipotesi in cui la società inserisca in maniera errata la domanda, dovrà rivolgersi alla competente struttura territoriale per la chiusura e l’annullamento del piano rimodulato e la riapertura del piano originario.
Si rammenta, infine, che l’Inps non ha nessun ruolo in merito al recupero/rimborso degli importi trattenuti in eccedenza dal mese di decorrenza giuridica del piano rimodulato sino al mese precedente quello di inizio trattenuta, che dovranno essere gestiti esclusivamente dalle parti contraenti.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: