Inps: prescrizione e sanzioni dei crediti contributivi della PA

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Inps: prescrizione e sanzioni dei crediti contributivi della PA

Chiarito dall’Inps, con il messaggio n. 87 del 10 gennaio 2025, il regime sanzionatorio dei crediti contributivi delle pubbliche Amministrazioni, Gestione dipendenti pubblici e Gestione separata in riferimento alla prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

Differimento prescrizione

Già con la precedente circolare n. 58 del 22 aprile 2024 l’Istituto aveva fornito indicazioni sull’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019 e delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione separata, nonché in ordine all’inapplicabilità del regime sanzionatorio di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fino al 31 dicembre 2024.

Il decreto legge n. 202 del 27 dicembre 2024, intervenuto in materia ed in continuità con il quadro normativo vigente negli anni precedenti, ha esteso dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 i periodi retributivi per i quali opera l’inapplicabilità, che viene prorogata fino al 31 dicembre 2025, dei termini di prescrizione dei crediti contributivi di cui al comma 10-bis dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

L’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legge n. 202/2024 ha differito inoltre al 31 dicembre 2025 il termine, previsto dal comma 10-ter dell’articolo 3 della legge n. 335/1995, entro cui le pubbliche Amministrazioni sono tenute a dichiarare e ad adempiere agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti alla Gestione separata in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate.

Ebbene l’Istituto ricorda, come già precisato nella circolare n. 58/2024, che l’applicazione del differimento riguarda la contribuzione relativa sia ai trattamenti pensionistici che a quelli di previdenza di cui sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, e la contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335/1995, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.

Inapplicabilità delle sanzioni

L’articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 202/2024 ha inoltre modificato l’articolo 9, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, prorogando al 31 dicembre 2025 il regime di inapplicabilità delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000.

Ne deriva che le amministrazioni pubbliche che provvederanno entro il 31 dicembre 2025 all’adempimento anche rateale degli obblighi di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 3 della legge n. 335/1995 non saranno tenute a corrispondere le sanzioni civili di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000.

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