INPS: nuovo regime sanzionatorio agevolato per artigiani e commercianti

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INPS: nuovo regime sanzionatorio agevolato per artigiani e commercianti

Con il messaggio del 27 novembre 2024, n. 3991, non pubblicato sul sito istituzionale, l’INPS avvia il nuovo regime sanzionatorio agevolato per i contributi dei lavoratori autonomi, relativo ad omissione ed evasione contributiva.

Ambito di applicazione

La circolare INPS n. 90 del 4 ottobre 2024, ha illustrato le innovazioni apportate al regime sanzionatorio dall'articolo 30 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Il nuovo regime, operativo dal 1° settembre 2024, ha l’obiettivo di favorire l’emersione di lavoro nero e irregolare.

Regime sanzionatorio per artigiani e commercianti

Gli artigiani e i commercianti che versano la contribuzione in ritardo, ma pur sempre entro 120 giorni dalla scadenza, saranno soggetti a una sanzione pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (Tur), attualmente fissato al 3,40%.

Nel caso specifico infatti, la rata di novembre 2024, in scadenza il 18 novembre (il 16 era sabato), potrà essere regolarizzata fino al 16 febbraio 2025 con una sanzione annua del 3,40%.

Regolarizzazione agevolata

L’INPS ha altresì fornito le istruzioni operative per la regolarizzazione tramite codeline.

La funzione di emissione codeline per regolarizzazione calcola le sanzioni agevolate alla data indicata dall'operatore sui crediti selezionati in fase amministrativa.

Il sistema procede al calcolo delle sanzioni civili in caso di omissione contributiva in misura agevolata, per i contributi dovuti dal 1° settembre 2024 (la prima scadenza interessata è la rata di novembre 2024), come di seguito:

  • per i contributi correnti, se la data di pagamento risulta entro 120 giorni dalla scadenza, la sanzione è calcolata in misura pari al Tur (attualmente 3,40%);
  • per i contributi pregressi, se la data di calcolo risulta entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è calcolata in misura pari al Tur maggiorato di 7,5 punti (quindi pari al 10,9%).

NOTA BENE: La prima scadenza utile per applicare il nuovo regime agevolato riguarda il terzo trimestre 2024 (settembre incluso).

Tutti i crediti per omissione selezionati interessati da sanzione calcolata in misura agevolata confluiranno in una codeline per regolarizzazione di tipo W.

Pertanto, qualora l'operatore selezioni sia crediti con sanzioni agevolate che crediti con sanzioni non agevolate, verranno create due distinte codeline per regolarizzazione (una di tipo R e una di tipo W).

Pagamento dilazionato

Tra le novità rientra anche la possibilità di avvalersi delle sanzioni ridotte nei casi di pagamento dei contributi in forma rateale.

Specificatamente, nel caso dei contributi dovuti da artigiani e commercianti sono previste alcune deroghe. In particolare, tenuto conto delle specifiche modalità di imposizione che richiedono la tariffazione e la quantificazione del dovuto da parte dell’INPS a seguito di denuncia di iscrizione o di variazione, il termine per effettuare il versamento, e per determinare il regime sanzionatorio applicabile, viene calcolato inizialmente considerando i tempi necessari per la tariffazione dei contributi dovuti e delle scadenze stabilite per il loro pagamento.

In considerazione di ciò, sui contributi pregressi verranno calcolate sanzioni in misura agevolata con le seguenti modalità:

  • sanzione pari al 9% (Tur +5,5%) se la domanda di dilazione è presentata entro la scadenza ordinaria;
  • sanzione pari al 10,9% (Tur +7,5%) se la domanda di dilazione è presentata entro 60 giorni dalla scadenza delle rate indicate dall’INPS.

In caso di accertamenti d’ufficio o verifiche ispettive, le sanzioni sono ridotte del 50% se la dilazione è richiesta entro la scadenza delle rate indicate dall’INPS.

Se un contribuente non rispetta le scadenze delle rate successive, perderà il beneficio delle sanzioni agevolate. L’INPS ricalcolerà il piano di ammortamento applicando le sanzioni ordinarie, deducendo quanto già versato correttamente.

L’accredito definitivo dei versamenti sarà effettuato solo al completamento regolare del pagamento.

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