Inps. Nuovi tipi pratica per riscatto del periodo di congedo per formazione
Pubblicato il 15 marzo 2019
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L’Inps comunica che nella procedura “NPIGPA” sono disponibili i nuovi tipi pratica per la trattazione delle domande di riscatto del periodo di congedo per la formazione (articolo 5, comma 5, legge 8 marzo 2000, n. 53) e di riscatto ad integrazione della retribuzione figurativa convenzionale attribuita ai periodi di congedo parentale (articolo 3, legge n. 53/2000 e articolo 35, comma 2, Dlgs n. 151/2001).
L’Inps, con messaggio n. 1039 del 13 marzo 2019, riporta le tabelle contenenti i nuovi tipi pratica con la gestione previdenziale di riferimento e i codici, appositamente istituiti, per l'identificazione dei periodi riscattati e per la relativa esposizione in estratto conto UNEX.
Riscatto del periodo di congedo per la formazione
Per quanto riguarda il riscatto del periodo di congedo per la formazione, ammessi a chiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa, sono i dipendenti con 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda.
La facoltà di riscatto può avvenire solo qualora sia esercitata solo in corrispondenza di periodi che non risultino già coperti da altra tipologia di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto) nelle varie gestioni pensionistiche.
Riscatto dei periodi di congedo parentale
Con riferimento al riscatto ad integrazione della retribuzione figurativa convenzionale attribuita ai periodi di congedo parentale, si osserva che il riscatto può essere esercitato solo in corrispondenza di periodi che risultino già coperti da contribuzione figurativa. Inoltre il riscatto deve riguardare solo periodi verificatisi in costanza di rapporto di lavoro.
La retribuzione integrativa da attribuire ai periodi in esame, ai fini del riscatto, è pari alla differenza tra la retribuzione figurativa che sarebbe stata attribuita al periodo medesimo se fossero stati applicati i criteri generali di valorizzazione di cui alla legge n. 155/1981 (eventi compresi nel periodo 28/03/2000 - 31/12/2004) o quelli di cui all’art. 40 della legge n. 183/2010 (periodi decorrenti dal 01/01/2005) e la retribuzione convenzionale attribuita al periodo oggetto di riscatto, in applicazione dell’art. 35, comma 2, del D.lgs. n. 151/2001.
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