Fondo per le attività professionali: contributi INPS e codici di autorizzazione:
Pubblicato il 19 luglio 2024
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L’Inps con il messaggio n. 2651 del 19 luglio 2024, rende note le prime indicazioni operative sull’adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, in conformità agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, come stabilito dal decreto interministeriale 21 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 159 del 9 luglio 2024.
Fondo di solidarietà per le attività professionali
Le disposizioni normative contenute nel decreto interministeriale del 21 maggio 2024, sono pienamente operative dal 9 luglio 2024. I principali cambiamenti introdotti sono i seguenti:
- l’articolo 2 del D.I. ha ampliato l’applicazione del Fondo a tutti i datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano almeno un dipendente. Il requisito precedente, invece, prevedeva più di 3 dipendenti;
- l’articolo 5 del D.I. ha esteso le tutele del Fondo a tutti i lavoratori assunti con contratti di apprendistato e ai lavoratori a domicilio, confermando l’esclusione dei dirigenti.
Alla luce delle novità sopra illustrate, dal 9 luglio 2024, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, possono presentare domanda di integrazione salariale per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa.
Pertanto, i datori di lavoro, non essendo più assoggettati alla disciplina del FIS e al relativo obbligo contributivo, a decorrere dalla predetta data devono procedere al versamento del contributo ordinario.
Nuove aliquote contributive
Le nuove aliquote del contributo ordinario, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti (esclusi i dirigenti) sono:
- 0,50% per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti;
- 0,80% per i datori di lavoro che occupano più di 5 e fino a 15 dipendenti;
- 1% per i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti.
NOTA BENE: Due terzi del contributo sono a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore.
Contributo addizionale
In caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale, è previsto un contributo addizionale del 4% a carico del datore di lavoro, calcolato sulle retribuzioni perse.
Riduzione del contributo ordinario
Dal 1° gennaio 2025, i datori di lavoro con meno di 5 dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, che non abbiano richiesto l'assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, beneficeranno di una riduzione del 40% sulla relativa aliquota del contributo ordinario, a partire dal termine del periodo di fruizione del trattamento.
Adeguamenti procedurali
Dalla mensilità di luglio 2024, il codice autorizzazione "0J" verrà rimosso centralmente dalle posizioni datoriali interessate identificate con il codice "0S" (circolare n. 77 del 26 maggio 2021).
Altresì, i datori di lavoro con più posizioni contributive devono informare le strutture territoriali dell’Inps per l'attribuzione dei nuovi codici di autorizzazione:
- “6G” (datori di lavoro con più di 5 e fino a 15 dipendenti, che operano su più posizioni);
- “2C” (datori di lavoro con più di 15 dipendenti, che operano su più posizioni).
Si specifica che la durata massima per le causali ordinarie è stata ridotta da 52 a 26 settimane in un biennio mobile.
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