Sostegno al reddito per il settore moda: nuovi chiarimenti INPS
Pubblicato il 09 dicembre 2024
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L’INPS, con il messaggio del 4 dicembre 2024 n. 4104, non pubblicato sul sito istituzionale, ha fornito istruzioni operative per la gestione delle domande di sostegno al reddito rivolte ai datori di lavoro del settore moda.
Requisiti di accesso alla domanda
La misura, illustrata nella circolare INPS n. 99 del 26 novembre 2024, è disciplinata dall’articolo 2 del decreto legge 28 ottobre 2024, n. 160, e introduce un trattamento di sostegno al reddito per un massimo di 9 settimane, da fruire nel periodo compreso tra il 29 ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024.
Il nuovo trattamento è rivolto ai datori di lavoro, anche artigiani, del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero (TAC) e conciario.
I datori di lavoro che intendono accedere al beneficio devono soddisfare i seguenti requisiti:
- essere classificati dall’INPS nei settori Industria o Artigianato;
- svolgere attività identificate dai codici ATECO 2007 indicati nell’Allegato n. 1 della circolare n. 99 del 26 novembre 2024;
- avere una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda;
- aver raggiunto i limiti massimi di durata dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (per i datori di lavoro industriali), o quelli stabiliti dal Regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'Artigianato (FSBA) per gli artigiani.
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma “OMNIA IS”, utilizzando la causale dedicata "ISU - Causale Decreto - legge 160/24 - Settore Moda".
La scadenza per l’invio è fissata entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Tuttavia, per i periodi di sospensione avviati tra il 29 ottobre 2024 e il 3 dicembre 2024 - data di apertura della procedura telematica - il termine decorre da quest’ultima data.
Documentazione necessaria
Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:
- elenco nominativo dei lavoratori interessati, con un’anzianità minima di effettivo lavoro pari a 30 giorni presso l'unità produttiva interessata;
- relazione tecnica che illustri le motivazioni della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e dimostri la capacità dell'impresa di proseguire sul mercato dopo il periodo di sostegno;
- dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, con cui il datore di lavoro attesti di non poter accedere ad altri trattamenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa vigente.
Per i datori di lavoro artigiani, è possibile allegare una certificazione del FSBA che attesti i periodi di Assegno di integrazione salariale già autorizzati, purché non inferiori a 26 settimane nel biennio mobile. In assenza di tale certificazione, le verifiche saranno effettuate centralmente.
Istruttoria
Per verificare i limiti di durata massima di durata dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (per i datori di lavoro del settore industriale), si possono utilizzare, rispettivamente, le funzioni "Mesi residui CIG quinquennio" e "Settimane residue CIG biennio" dell’applicazione "Calendario del fruito", utilizzando come "data fine" la data finale del periodo richiesto oggetto della domanda inoltrata.
La verifica del numero di dipendenti nel semestre precedente, può essere effettuata tramite la sezione "Forza lavoro" dell'applicazione "Iscrizione e variazione azienda" oppure la funzione "E-mens trasmessi" nella sezione "Dati complementari" del "Fascicolo elettronico del contribuente".
I datori di lavoro beneficiari non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Risorse e modalità di pagamento della prestazione
La misura è finanziata con un tetto massimo di spesa di 64,6 milioni di euro per il 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione (articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).
Le prestazioni possono essere erogate mediante pagamento diretto ai lavoratori o a conguaglio con le aziende, secondo le indicazioni operative dell’INPS.
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