INPS: limiti per gli ammortizzatori sociali in deroga 2014
Autore: Redazione eDotto
Pubblicato il 08 luglio 2014
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L’INPS, con messaggio n. 5787 del 3 luglio 2014, ha specificato alle proprie strutture territoriali che il Ministero del Lavoro - considerato che l’iter per l’emanazione del decreto con i nuovi criteri per il riconoscimento degli ammortizzatori sociali in deroga non si è ancora concluso, nonché in considerazione della necessità di non pregiudicare l’efficacia dei limiti quantitativi di durata in esso previsti - ha invitato le Regioni e le Provincie autonome a non concedere CIG in deroga per periodi superiori ad 8 mesi nell’anno 2014.
In particolare, con riferimento ai periodi concedibili di mobilità in deroga, il Ministero ha invitato le Regioni e le Provincie autonome a non superare i limiti previsti nell’emanando decreto che, per l’anno 2014, sono i seguenti:
- per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, il trattamento può essere concesso per un periodo temporale che, unitamente ai periodi già concessi per effetto di accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto, non superi complessivamente cinque mesi nell’anno 2014, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218;
- per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, il trattamento può essere concesso per ulteriori sette mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori, il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il periodo massimo di tre anni e cinque mesi, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato con D.P.R. n. 218 del 1978.
Le strutture territoriali INPS dovranno garantire un attento monitoraggio dell’applicazione delle suddette istruzioni.
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