Inps. Istruzioni per il conguaglio 2011 dei contributi previdenziali e assistenziali

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L’Inps, con la circolare n. 155 del 14 dicembre, riassume alcuni importanti indicazioni ai datori di lavoro che con l’approssimarsi della fine dell’anno sono chiamati ad effettuare operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali. Si tratta di chiarimenti di prassi già noti alla maggioranza dei datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens che, come da qualche anno a questa parte, l’Istituto si propone di ricordare in vista dell’avvicinarsi dei termini delle prossime denunce.

La circolare rammenta che le operazioni di conguaglio sono effettuate con lo scopo di:

- pervenire a una precisa quantificazione dell'imponibile contributivo (art. 6 del D.Lgs n. 314/1997);

- applicare con esattezza le aliquote correlate all'imponibile stesso;

- imputare all'anno di competenza gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese di gennaio 2012.

Le singole fattispecie che possono essere oggetto di conguaglio sono elencate nel documento di prassi e vanno dalle variabili della retribuzione al massimale contributivo e pensionabile, al contributo aggiuntivo IVS 1%, ai conguagli sui contributi versati sui compensi ferie fino ai “fringe benefits” esenti non superiori al limite di 258,23 euro nel periodo d'imposta, le auto aziendali, i prestiti ai dipendenti, i conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria, la rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria e infine le operazioni societarie.

Si legge, inoltre, che i datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2011” (scadenza 16/1/2012), oppure con quella di competenza del mese di “gennaio 2012” (scadenza 16/2/2012).

Dal momento che dal 2007 le operazioni di conguaglio possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’Inps specifica che tali operazioni potranno avvenire anche con la denuncia di “febbraio 2012” (scadenza 16 marzo 2012), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2012.
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