Inps, indennizzo per cessazione attività commerciale esteso al 2017-2018
Pubblicato il 15 gennaio 2020
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L’Inps fornisce indicazioni circa l’esame delle domande di indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.
Lo fa nella circolare n. 4 del 13 gennaio 2020, dove viene illustrato l'articolo 11-ter del Decreto legge n. 101/2019, convertito dalla Legge n. 128/2019, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”, che prevede un indennizzo per le aziende che hanno cessato l’attività commerciale.
Si tratta di una sorta di sanatoria, per il biennio 2017/2018, per la cosiddetta “rottamazione licenze”, resa strutturale dal 1° gennaio 2019 dalla Legge n. 145/2018.
Il DL 101/2019, convertito dalla Legge n. 128/2019, ha poi ampliato la platea dei beneficiari, estendendo la misura anche a coloro che hanno cessato l’attività nel 2017 e nel 2018.
Pertanto, a partire dal 3 novembre 2019, data di entrata in vigore della Legge n. 128/2019, possono presentare domanda di indennizzo anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale dal 1° gennaio 2017 purché, al momento della domanda, siano in possesso dei requisiti di legge.
In ogni caso – spiega l’Inps - la decorrenza dell'indennizzo non potrà essere anteriore al 1° dicembre 2019.
Inoltre, per quanto concerne requisiti, condizioni di accesso, modalità di presentazione della domanda, importo del trattamento ed incompatibilità restano ferme le istruzioni già fornite con circolare n. 77 del 24.05.2019.
Infine, le domande già rigettate con l’unica motivazione che il soggetto ha cessato definitivamente l’attività in data antecedente il 1° gennaio 2019, dovranno essere riesaminate d’ufficio dalle Strutture territoriali, dandone tempestiva comunicazione agli interessati. Le domande di indennizzo giacenti presso le Strutture territoriali, invece, devono essere definite sulla base dei criteri esposti nella circolare in oggetto.
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