Inps, fissati i contributi per i piccoli coloni e compartecipanti familiari
Pubblicato il 11 luglio 2023
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Resi noti dall’Inps i contributi che i concedenti devono applicare nel 2023 ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.
La materia è oggetto della circolare n. 60 del 10 luglio 2023.
Come si determinano i contributi
I contributi dovuti dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari sono determinati applicando le aliquote contributive in vigore per i lavoratori a tempo determinato, in base alle retribuzioni medie giornaliere fissate per ogni provincia, per l’anno 2023, con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023, per il quale si rinvia all'articolo "Agricoli, retribuzioni medie giornaliere per l’anno 2023"
Fondo pensioni lavoratori dipendenti
Per l’anno 2023 continua a trovare applicazione quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 146/97 in base al quale le aliquote dei contributi dovuti al Fpld dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e determinato, ed assimilati, sono elevate annualmente dello 0,20% fino a raggiungere il 32%, cui si deve poi aggiungere l’incremento dello 0,30% di cui all’art. 1, comma 769, della L. n. 296/2006.
Ecco quindi le aliquote FPLD in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023
Concedente |
Concessionario |
Totale |
20,95% (esclusa la quota base dello 0,11%) |
8,84% |
29,79% |
Riduzioni
Oneri sociali
In base all’art. 120 della legge finanziaria 2001, per i concedenti che versano lo 0,43% per gli assegni familiari le misure degli esoneri sono pari a:
Assegni familiari |
0,43% |
Tutela maternità |
0,03% |
Disoccupazione |
0,34% |
Costo del lavoro
L’esonero dell’1% previsto dalla legge finanziaria 2006, da applicarsi sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con lo 0,43% di cui sopra ed è riconosciuto in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il Tfr e quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua; ne deriva che, per i concedenti, l’esonero dell’1% opera sull’aliquota della disoccupazione.
Inail
I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono pari al 10,125%, cui si aggiunge l’addizionale infortuni sul lavoro del 3,1185%.
I contributi Inail sono ridotti per l’anno 2023 al 15,17% per le aziende indicate negli specifici elenchi trasmessi dall’INAIL.
Agevolazioni
Le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2023 sono le seguenti:
TERRITORI |
MISURA AGEVOLAZIONE |
DOVUTO |
Non svantaggiati |
-- |
100% |
Montani |
75% |
25% |
Svantaggiati |
68% |
32% |
Come si pagano i contributi
Il pagamento dei contributi avviene in quattro rate, utilizzando il modello F24, entro il 17 luglio 2023, il 18 settembre 2023, il 16 novembre 2023 e il 16 gennaio 2024, selezionando la voce “Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF”.
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