Imprese di cabotaggio e crocieristiche, esonero contributivo Inps
Pubblicato il 13 settembre 2022
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Con il messaggio 12 settembre 2022, n. 3353, l’Istituto Previdenziale comunica le istruzioni in merito alla fruizione dell’esonero contributivo in favore delle imprese armatoriali ammesse al beneficio dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di cui all’articolo 88 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.
L’agevolazione è rivolta alle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.
Per il periodo dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2021, l’esonero è stato esteso alle imprese armatoriali che hanno sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Con apposito decreto interministeriale 29 dicembre 2021, n. 536, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto le modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 88, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104. Le risorse finanziarie sono così suddivise:
- 28 milioni di euro per l’anno 2020;
- 84 milioni di euro per l’anno 2021;
- 7 milioni di euro per l’anno 2022.
La decontribuzione è pari alla totalità dei contributi dovuti per i marittimi imbarcati sulle navi ad esclusione del contributo di finanziamento pari allo 0,30% del Fondo di solidarietà “Solimare”. E’ ricompreso nell’esonero anche il contributo addizionale NASpI dell’1,40%, dovuto per i contratti a termine e il contributo dello 0,50%, dovuto in caso di rinnovo degli stessi.
A quali lavoratori si applica?
La misura agevolativa è rivolta ai marittimi italiani e comunitari imbarcati su navi battenti bandiera italiana e quelli imbarcati su navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo ad esclusione dei marittimi extracomunitari.
Ai sensi del vigente regolamento comunitario, ai marittimi imbarcati a bordo di una nave iscritta nei registri di un qualsiasi Stato membro si applicherà la normativa di sicurezza sociale dello Stato di cui la nave batte bandiera, la c.d. “legge della bandiera”.
L’Inps precisa che la predetta fattispecie non trova applicazione qualora ci sia una doppia condizione (cumulativa):
- di impresa con sede in Italia;
- di marittimi che abbiano la residenza in Italia.
In tal caso, l’armatore verrà considerato a tutti gli effetti soggetto passivo dell’obbligazione contributiva nello Stato italiano, dunque non avrà rilevanza la bandiera battente sulla nave.
Incumulabilità
L’esonero non è cumulabile con altri benefici contributivi già fruiti dalle imprese nel periodo da agosto 2020 a dicembre 2021.
Compilazione flusso Uniemens
Per la fruizione dell’esonero contributivo è stato attribuito il codice di autorizzazione c.a. “2W”, avente il significato di “Impresa ammessa alla fruizione dell’esonero contributivo di cui all’art. 88, D.L. n. 104/2020”.
Le quote di sgravio spettanti dalle imprese per i periodi tra agosto 2020 e dicembre 2020 e tra gennaio 2021 e dicembre 2021 verranno esposte nel flusso Uniemens inserendo i nuovi codici causali “L233”; “L234”; “L235”; “L236”.
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