INPS. Entro il 30 settembre 2014 le domande per i benefici per l’occupazione 2012

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I benefici previsti dai commi 134, 135 e 151 dell’art. 2, Legge n. 191/2009, relativi a:

- assunzione di lavoratori disoccupati che abbiano almeno 50 anni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;

- prosecuzione del rapporto di lavoro con dipendenti già in forza, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati benefici connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore;

- assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile;

sono stati prorogati anche per il 2012 ma non per il 2013.

L’INPS, con circolare n. 98 del 6 agosto 2014, ha illustrato le modalità operative per la fruizione dei benefici relativi al 2012, rinviando per quanto non specificato alla sua circolare n. 22/2011.

La presentazione delle domande

Allo scopo di accedere ai benefici, i datori di lavoro interessati dovranno presentare apposita domanda, telematicamente, contenente una dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge.

L’applicazione da utilizzare è “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” disponibile presso il sito internet dell’Istituto, seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

L’inoltro dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2014.

Qualora le risorse stanziate non siano sufficienti, l’Istituto ha chiarito che il beneficio sarà concesso secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione, della proroga a tempo determinato o della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.

In caso di continuazione del rapporto di lavoro già in essere, si farà riferimento alla data di scadenza dell’agevolazione originaria o, se più recente, alla data di maturazione dei 35 anni di anzianità contributiva.

Se necessario, l’INPS pubblicherà le graduatorie nazionali contenenti gli elenchi dei datori di lavoro ammessi ai benefici.
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