Fondo di solidarietà bilaterale Telecomunicazioni: domanda e prestazioni

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Fondo di solidarietà bilaterale Telecomunicazioni: domanda e prestazioni

L'Inps, con la circolare n. 86 del 1° agosto 2024, illustra la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale della Filiera delle Telecomunicazioni, istituito dal decreto interministeriale del 4 agosto 2023 e reso operativo a partire dal 1° gennaio 2023.

Fondo di solidarietà bilaterale Telecomunicazioni

Il Fondo si applica a tutte le imprese del settore delle telecomunicazioni, comprese quelle che offrono servizi di telefonia, trasmissione dati, contenuti digitali e multimediali, assistenza e gestione della clientela, nonché sviluppo di soluzioni tecnologiche.

Per tutte le imprese coperte dal Fondo, sono previste prestazioni integrative a sostegno del reddito in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, o di cessazione del rapporto di lavoro, nonché il finanziamento di programmi formativi. Altresì, per i datori di lavoro che precedentemente afferivano al FIS, il nuovo Fondo garantisce l'assegno di integrazione salariale secondo le modalità stabilite dal decreto.

Il Fondo, inoltre, garantisce prestazioni facoltative ai sensi dell’articolo 26, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Assegno di integrazione salariale

Il Fondo eroga l’assegno di integrazione salariale a favore di tutti i lavoratori dipendenti, inclusi i lavoratori a termine, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, ad esclusione dei dirigenti. Per il finanziamento della prestazione, le imprese devono versare un contributo ordinario mensile dello 0,80% calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali e un contributo addizionale dell’1,5% calcolato sulle retribuzioni perse.

L’assegno può essere richiesto per le seguenti causali:

  • situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
  • situazioni temporanee di mercato;
  • riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;
  • crisi aziendale;
  • contratto di solidarietà.

La durata dell'assegno varia in base alla dimensione dell'impresa e alle causali invocate, tenendo conto del numero medio di dipendenti nei sei mesi precedenti l'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.  I limiti massimi nel biennio mobile o quinquennio mobile sono i seguenti:

 

Datori di lavoro

Durata

Datori di lavoro con fino a 5 dipendenti

13 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie nel biennio mobile.

Datori di lavoro con più di 5 e fino a 15 dipendenti

26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie nel biennio mobile.

Datori di lavoro con oltre 15 dipendenti:

per causali ordinarie: 26 settimane di assegno di integrazione salariale nel biennio mobile.

per crisi aziendale: 12 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.

per riorganizzazione aziendale: 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, anche per realizzare processi di transizione.

per contratto di solidarietà: 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle condizioni previste dal comma 5, la durata massima può raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.

Art. 4, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

durata massima complessiva

per ciascuna unità produttiva: il trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

La durata dei trattamenti per contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.

La misura della prestazione è pari all'80% della retribuzione globale per le ore non lavorate, con un massimale stabilito annualmente e soggetto a rivalutazione in base all'indice ISTAT. Per l’anno 2024 il massimale è pari a 1.392,89 euro.

La prestazione di assegno di integrazione salariale può essere erogata solo ove sia presentata specifica istanza da parte del datore di lavoro interessato e previo espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Prestazioni integrative

Il Fondo prevede finanziamenti per programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale e offre prestazioni integrative rispetto a CIGO, CIGS e NASpI, sia in termini di importi che di durata.

Il Fondo, eroga prestazioni integrative per i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro, integrando la NASpI. Per accedere a queste prestazioni, l'impresa deve presentare una specifica istanza e completare le procedure sindacali previste. Le imprese possono richiedere tali prestazioni solo per i lavoratori che hanno già presentato domanda di NASpI.

Le prestazioni sono finanziate con un contributo mensile dello 0,45% e un contributo addizionale dell'1,5% a carico del datore di lavoro. L'importo della prestazione integrativa garantisce un trattamento complessivo pari all'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi. Le prestazioni seguono la stessa durata della NASpI e possono essere sospese o decadere insieme a essa. Inoltre, il pagamento della prestazione integrativa prosegue mensilmente, compatibilmente con il mantenimento dello stato di disoccupazione.

Procedura per la presentazione delle domande

I datori di lavoro interessati, per accedere alla prestazione, devono presentare un’apposita istanza non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa.

In caso di presentazione tardiva, il trattamento di integrazione salariale non potrà essere retroattivo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda.

La domanda deve contenere dettagli sulle cause della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, l’entità e la durata prevedibile, e il numero dei lavoratori coinvolti.

È necessario fornire una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'avvenuto espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale.

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