Inps, chiarimenti sulla responsabilità solidale nei contratti di appalto
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 20 giugno 2011
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L'Inps, con il messaggio n. 12354/2011, fornisce alcuni chiarimenti sulla responsabilità solidale applicabile ai debiti contributivi. Nello specifico, viene affrontato il tema della solidarietà negli appalti, che è considerata una sorta di vincolo che unisce la ditta che affida i lavori a quella che li esegue per ciò che riguarda i diritti retributivi, fiscali e contributivi dei lavoratori che sono impiegati nell'esecuzione dei lavori.
Esistono due tipi di solidarietà: quella che lega il committente con le ditte appaltatrici e subappaltatrici e quella che lega l'appaltatore con le ditte subappaltatrici.
I due tipi di solidarietà citati hanno origini normative diverse: la prima (dlgs n. 276/2003) prevede una responsabilità solidale per tutti i soggetti della catena degli appalti (committente – appaltatore – subappaltatore), nei limiti temporali di due anni dal termine dell'appalto; la seconda (legge n. 248/2006) prevede la solidarietà tra appaltatore e subappaltatore, senza risalire, quindi, al committente e senza alcun vincolo temporale.
L’Inps, soffermandosi sulla fattispecie della responsabilità solidale per i debiti contributivi nei confronti dello stesso Istituto, ritiene che, nel primo caso di solidarietà, il committente è chiamato a rispondere in solido con l'appaltatore ed eventuali subappaltatori, per l'intero importo della contribuzione previdenziale dovuta, comprese le sanzioni civili. Il vincolo della solidarietà viene meno dopo due anni dalla cessazione dell'appalto oppure al verificarsi di particolari situazioni.
Nella seconda fattispecie di solidarietà, l'appaltatore è chiamato a rispondere in solido con il subappaltatore, non soltanto per i contributi dovuti, sia previdenziali che assistenziali, ma anche per l'effettuazione e per il versamento delle ritenute fiscali. In questo caso, il vincolo di solidarietà cui è assoggettato l'appaltatore non ha limiti economici ne vincoli temporali (non è soggetto a termini di decadenza). Inoltre, dato che questo tipo di solidarietà fa esplicito riferimento ai lavoratori dipendenti, esso tutela solo i lavoratori subordinati impiegati nell’appalto.
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