INPS: chiarimenti sul regime contributivo per i magistrati onorari
Pubblicato il 02 dicembre 2024
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Con la circolare del 29 novembre 2024, n. 101, l’INPS ha fornito chiarimenti sul regime contributivo introdotto dall’articolo 2, del decreto legge 16 settembre 2024, n. 131, che estende le coperture assicurative per maternità, malattia e disoccupazione involontaria ai magistrati onorari del contingente a esaurimento, i quali hanno optato per il regime esclusivo e risultano iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO). L’Istituto illustra altresì le istruzioni per l’assolvimento degli obblighi contributivi e informativi.
Ambito di applicazione
Il comma 2 dell’articolo 15-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, stabilisce che i magistrati onorari del contingente a esaurimento, confermati ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 216, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie e siano iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), siano assoggettati a contribuzione obbligatoria per le seguenti tutele, con l’applicazione delle stesse aliquote contributive previste per la generalità dei lavoratori iscritti al FPLD:
- assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- assicurazione contro le malattie;
- assicurazione di maternità.
Aliquote contributive
I compensi percepiti dai magistrati onorari sono assoggettati, oltre al contributo IVS, agli obblighi contributivi relativi a maternità, malattia e disoccupazione involontaria.
Le aliquote applicabili sono le seguenti:
- 0,24% della retribuzione imponibile destinata all’assicurazione per la maternità;
- 2,44% della retribuzione imponibile per le assicurazioni contro le malattie;
- 33% della retribuzione imponibile, di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro e il 9,19% a carico del lavoratore per l’assicurazione IVS;
- 1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, più un contributo integrativo dello 0,30% destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (NASpI). Si noti che non è applicabile il contributo addizionale previsto per i rinnovi dei contratti a tempo determinato.
Istruzioni operative e contabili
Per adempiere correttamente gli obblighi informativi e contributivi relativi ai periodi di competenza, a decorrere dalla data di conferma – esito delle procedure valutative effettuate nel corso del 2023 – fino alla data di pubblicazione della circolare in trattazione, l’Amministrazione già in possesso di una matricola DM è tenuta a regolarizzare la posizione dei magistrati onorari in regime di esclusività tramite l’invio dei flussi di regolarizzazione (DM/VIG) entro il 16 febbraio 2025. Qualora l’Amministrazione non fosse già titolare di una matricola DM, è obbligata a richiederne l’apertura per adempiere agli obblighi contributivi.
Si rammenta che, in considerazione dell’estensione dell’obbligo di contribuzione minore ai magistrati onorari confermati, l’utilizzo del codice causale “M141”, avente il significato di “Versamento arretrati contributi minori di Malattia, Maternità e Naspi Magistrati Onorari”, comporterà la rilevazione contabile nei conti relativi alla gestione delle prestazioni temporanee (PT), in seguito alle operazioni di ripartizione contabile del DM.
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