Incentivi all'esodo e assegni straordinari: quando e come chiedere la ricostituzione

Pubblicato il



Incentivi all'esodo e assegni straordinari: quando e come chiedere la ricostituzione

Con il messaggio n. 3078 del 19 settembre 2024, l’Inps fornisce chiarimenti riguardo la ricostituzione delle prestazioni di esodo e degli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà.

In particolare, se dopo la cessazione del rapporto di lavoro emergono contributi derivanti da accredito figurativo per il servizio militare o da domanda di riscatto precedentemente non considerati, è possibile richiedere la ricostituzione delle prestazione. Ciò comporta una rideterminazione dell'importo e della scadenza.

Ricostituzione delle prestazioni di esodo

La ricostituzione può essere richiesta dal datore di lavoro:

  • quando dopo la cessazione del rapporto di lavoro, vengono corrisposte retribuzioni riferite al periodo precedente e non considerate al momento della liquidazione della prestazione di esodo;
  • quando nell’estratto contributivo emergono contributi accreditati d’ufficio o su richiesta, non presenti al momento della liquidazione definitiva della prestazione.

ATTENZIONE: La domanda di ricostituzione deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro esodante, in accordo con il lavoratore.

Modalità di presentazione della domanda

Il datore di lavoro deve inviare la richiesta tramite posta elettronica certificata (PEC) alla Struttura INPS territorialmente competente per la gestione dell’assegno di esodo. Successivamente, deve caricare la domanda di ricostituzione tramite la procedura “WEBDOM” in modalità manuale.

Nella domanda devono essere indicati i dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore, le informazioni relative all’anzianità contributiva maturata dal lavoratore alla data di risoluzione del rapporto di lavoro e la data fino alla quale il datore di lavoro si impegna a versare la contribuzione correlata.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

  • dichiarazione firmata e timbrata dal legale rappresentante dell’azienda (Allegato 1), con impegno a sostenere eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalla ricostituzione;
  • consenso del lavoratore interessato (Allegato 2).

Le stesse modalità si applicano anche per le prestazioni di esodo previste dall’articolo 4, commi 1-7, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dall’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e successive modifiche (messaggio INPS n. 2099 del 18 maggio 2022).

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito