INPS: anche il permesso per attesa occupazione dà diritto a AUU e Bonus nido

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L'INPS, con il messaggio n. 205 del 22 gennaio 2026, dà formale esecuzione a una serie di pronunce giudiziarie – tra cui le sentenze del Tribunale di Trento, del Tribunale di Torino e del Tribunale di Monza – che hanno censurato la precedente esclusione dei titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione dalla platea dei beneficiari dell'Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.lgs 29 dicembre 2021, n. 230 (AUU) e del Bonus asilo nido, ritenendola discriminatoria e in contrasto con il quadro normativo nazionale ed euro-unitario.

Spettanza AUU e Bonus nido: la posizione INPS

Come ricordato espressamente nel messaggio n. 205 del 22 gennaio 2026, l’origine del contenzioso va rinvenuta nel messaggio n. 2951 del 25 luglio 2022, adottato a integrazione della circolare n. 23 del 9 febbraio 2022, con il quale l’INPS aveva individuato i titoli di soggiorno utili ai fini del diritto all’AUU, escludendo espressamente il permesso di soggiorno per attesa occupazione di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Tale esclusione è stata oggetto di censura da parte del Tribunale di Trento, che, con la sentenza n. 121 del 19 settembre 2023, ha ritenuto che la scelta amministrativa dell’Istituto producesse un pregiudizio diretto e collettivo nei confronti dei cittadini extra-UE, determinando una forma di discriminazione vietata dall’ordinamento.

La pronuncia è stata successivamente confermata dalla Corte di appello di Trento con la sentenza n. 9 del 13 febbraio 2025.

Gli ordini giudiziali e l’obbligo di adeguamento dell’INPS

Il Tribunale di Trento, oltre ad accertare la natura discriminatoria dell’esclusione, ha ordinato all’INPS di rimuovere gli effetti della condotta illegittima, imponendo:

  • la modifica della circolare n. 23/2022, con l’inclusione espressa dei titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione tra gli aventi diritto all’AUU;

  • la pubblicazione di un avviso sulla home page del sito istituzionale per almeno 60 giorni;

  • la revisione dei provvedimenti di rigetto adottati nei confronti dei soggetti titolari di tale permesso.

L’Istituto ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando anche questione di legittimità costituzionale, e ha richiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza, istanza rigettata dalla Corte di appello di Trento con ordinanza del 18 settembre 2025.

In ragione di tale rigetto, le sentenze sono rimaste immediatamente esecutive, imponendo l’avvio delle attività di adeguamento.

Estensione dell’orientamento giurisprudenziale: Torino e Monza

L'INPS, nel messaggio n. 205 del 22 gennaio 2026, dà poi conto del consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale anche presso altri uffici giudiziari.

In particolare, il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 2359 del 4 novembre 2025, ha condannato l’Istituto per analoghi profili discriminatori in materia di AUU, ordinando la pubblicazione della sentenza sul sito istituzionale dell'Istituto previdenziale per 15 giorni consecutivi.

Parallelamente, il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 1230 del 22 ottobre 2025 (r.g. n. 1849/2025), ha esteso tali principi anche al Bonus asilo nido, riconoscendo l’equiparazione tra il permesso di soggiorno per attesa occupazione e il permesso unico di lavoro quale titolo idoneo a soddisfare il requisito soggettivo per l’accesso alla prestazione.

Tali decisioni si pongono in continuità con quanto già affermato dalla Corte di appello di Torino con la sentenza n. 316 del 30 settembre 2024, nella quale si è chiarito che la nozione di “permesso per motivi di lavoro” non può essere interpretata in senso restrittivo, pena la violazione del diritto dell’Unione europea e del principio di primazia.

Validità tempranea del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Alla luce di questa evoluzione giurisprudenziale, l'INPS, con il messaggio n. 205 del 22 gennaio 2026, comunica che, allo stato attuale, il permesso di soggiorno per attesa occupazione ex articolo 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 deve essere considerato tra i permessi di soggiorno validi ai fini:

  • del riconoscimento dell’Assegno unico e universale per i figli a carico;

  • dell’accesso al Bonus asilo nido.

L’Istituto precisa tuttavia che l’accoglimento delle domande deve avvenire fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti di legge e che la liquidazione delle prestazioni è effettuata con riserva di ripetizione, in attesa dell’esito dei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione o di eventuali interventi normativi.

Effetti operativi e istruzioni alle Strutture territoriali

L'INPS impartisce istruzioni operative chiare alle Strutture territorialmente competenti, stabilendo che:

  • le nuove domande di AUU e Bonus asilo nido presentate dai titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione devono essere accolte;

  • le domande già presentate e sospese o respinte devono essere riesaminate e accolte, ove sussistano gli altri requisiti;

  • devono essere accolte, in autotutela, le istanze di riesame delle domande precedentemente respinte per il solo motivo del possesso del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Anche in tali ipotesi, l’Istituto ribadisce la necessità di comunicare agli interessati che la liquidazione avviene con riserva di ripetizione, a tutela dell’erario.

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