Ammortizzatori sociali in deroga

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Ammortizzatori sociali in deroga

A seguito della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4 del 2 febbraio 2016, avente ad oggetto la normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga, ed in particolare il raccordo tra le disposizioni del Decreto Interministeriale n. 83473 dell’1 agosto 2014, del D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 e della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, l’INPS ha emanato la circolare n. 56 del 29 marzo 2016 in cui ha trattato, nello specifico:

  • la Cassa Integrazione Guadagni in deroga (lavoratori beneficiari, contributo addizionale, modalità di erogazione e termine per il rimborso e il conguaglio delle prestazioni, termini di presentazione della domanda, TFR, raccordo disciplina con Fondo di Integrazione Salariale e Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi);
  • le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016;
  • il flusso di gestione della CIG in deroga regionale annualità 2016;
  • la mobilità in deroga (codici di intervento per periodi di competenza 2016, controlli da parte dell’Istituto);
  • i trattamenti in deroga ai criteri previsti dagli artt. 2 e 3 del D.I n. 83473 dell’1 agosto 2014.

CIG in Deroga Regionale annualità 2016

I controlli sui decreti regionali relativi all’annualità 2016 trasmessi con il codice convenzionale “33338”, verranno effettuati da parte dell’Istituto.

Più nello specifico, oltre al monitoraggio della spesa attraverso il SIP (Sistema Informativo dei Percettori), la sede territorialmente competente alla trattazione del provvedimento dovrà verificare:

  1. che l’impresa abbia preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità;
  2. che il periodo di concessione per unità produttiva non sia superiore al limite di durata massima del trattamento fissato in 3 mesi;
  3. lo “stato azienda”, dall’analisi dei dati sintetici dell’anagrafica aziendale.

In caso di esito non compatibile con la concessione dell’integrazione salariale, la sede non emetterà alcuna autorizzazione ma farà apposita segnalazione e, nei casi a) e b), la Regione potrà emettere un nuovo decreto.

Successivamente all’autorizzazione la sede INPS, al fine di procedere al pagamento delle prestazioni, effettuerà – oltre ai consueti controlli di compatibilità dei soggetti beneficiari del trattamento già in essere – anche il controllo relativo all’anzianità aziendale del lavoratore presso l’impresa di almeno 12 mesi.

Per i Decreti regionali per periodi di competenza 2016 trasmessi con il codice convenzionale “33339”, l’Istituto effettuerà, sulla base delle indicazioni ministeriali – oltre ai consueti controlli di compatibilità dei soggetti beneficiari del trattamento già in essere – esclusivamente un monitoraggio della spesa attraverso il SIP.

Infine, la circolare INPS n. 56/2016 sugli ammortizzatori sociali in deroga evidenzia che, per i Decreti regionali per periodi di competenza 2015 trasmessi con il codice convenzionale “33337”, resta fermo quanto disposto con messaggio n. 54/2016.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 5 febbraio 2016 - Ammortizzatori sociali in deroga, la circolare – Schiavone

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