Ammortizzatori sociali in deroga, la circolare

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Ammortizzatori sociali in deroga, la circolare

Con circolare n. 4 del 2 febbraio 2016, il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni e chiarimenti operativi sulla disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga, alla luce delle recenti novità normative.

Lavoratori beneficiari

Sottolinea il Ministero che il requisito soggettivo per accedere ai trattamenti di Cassa Integrazione in deroga è di 12 mesi di anzianità dalla data di assunzione presso l’azienda che presenta la domanda, come previsto dal D.I. n. 83473 dell’1 agosto 2014.

Particolare attenzione viene, inoltre, posta agli apprendisti, in relazione ai quali viene specificato che quelli assunti con contratto professionalizzante sono destinatari di:

  • CIGS se dipendenti di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, limitatamente alla causale di intervento “crisi aziendale”;
  • CIGO se dipendenti di imprese nei casi in cui le stesse rientrino nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie sia di quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie;
  • CIG in deroga se dipendenti di imprese per le quali trova applicazione la sola disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, destinatarie di CIGS, ma per causale di intervento diversa dalla “crisi aziendale”.

Le altre tipologie di apprendisti e gli apprendisti assunti contratto professionalizzante nei casi in cui non ricorrano i presupposti di cui agli artt. 1 e 2, D.Lgs n. 148/2015 sono, invece, destinatari di CIG in deroga.

Altre questioni

La circolare si sofferma, inoltre, su:

  • contributo addizionale;
  • modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni;
  • termini presentazione della domanda;
  • trattamento di fine rapporto.

Stabilità 2016

Conclude la circolare ministeriale n. 4/2016, ricordando che la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 304, Legge n. 208/2015), oltre a stanziare ulteriori fondi per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga ha dettato disposizioni per la concessione e la proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.

Più nello specifico la norma prevede che:

  • il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso o prorogato per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno;
  • il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di 4 mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 2 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al T.U. approvato con D.P.R. n. 218/1978. Per tali lavoratori il periodo concedibile, non può, comunque, eccedere il periodo di 3 anni e 4 mesi.
Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 7 gennaio 2016 - Ammortizzatori sociali in deroga per il 2016 - Schiavone

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