Pubblici dipendenti: aliquote di rendimento e decorrenze per la pensione anticipata
Pubblicato il 03 luglio 2024
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Con la circolare del 3 luglio 2024, n. 78, l’Inps fornisce le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 1, commi da 157 a 163, legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di aliquote di rendimento a favore degli iscritti alle diverse casse pensionistiche (CPDEL, CPS, CPI e CPUG), e della disciplina delle decorrenze della pensione anticipata e della pensione per i lavoratori precoci.
Ambito di applicazione
La legge di Bilancio 2024, stabilisce che le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), liquidate dal 1° gennaio 2024 secondo il sistema retributivo, si calcolano diversamente a seconda dell'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995:
- per anzianità inferiori a 15 anni, si applica l'aliquota prevista dell'allegato II della legge di Bilancio 2024;
- per anzianità pari o superiori a 15 anni, si utilizzano le aliquote di rendimento della tabella A di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965, e della tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16, limitatamente agli iscritti alla CPUG.
Le nuove aliquote si applicano anche per la liquidazione delle pensioni anticipate e per i lavoratori precoci, senza che ciò comporti un trattamento pensionistico superiore rispetto a quello calcolato con la normativa precedente.
Inoltre, per gli infermieri e altri lavoratori sanitari che cessano l'ultimo rapporto di lavoro, la riduzione del trattamento pensionistico che deriva dall’applicazione delle nuove aliquote, è ulteriormente ridotta di un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell’accesso alla pensione rispetto alla prima decorrenza utile.
Effetti sui trattamenti pensionistici
Per i soggetti iscritti alle Casse pensionistiche sopraindicate, i trattamenti pensionistici che decorrono dal 2 gennaio 2024, sono calcolati con il sistema retributivo e sono liquidati con l’applicazione dell'aliquota del 2,5% per ogni anno di servizio per le anzianità inferiori a 15 anni. Diversamente, l’aliquota pensionistica relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995, utilizzata per il calcolo della quota di pensione è determinata sommando all'aliquota prevista dall’allegato II della legge di Bilancio 2024, quella del 2% per l'anno 1995.
I nuovi calcoli non possono comportare un trattamento pensionistico superiore rispetto a quello calcolato secondo la normativa vigente al 31 dicembre 2023. Pertanto, è necessario effettuare un doppio calcolo della pensione:
- pensione calcolata applicando, con riferimento all’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, le aliquote di rendimento di cui all’allegato II della legge di Bilancio 2024;
- pensione calcolata applicando per le quote di pensione retributive le aliquote di rendimento della tabella di cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965 e della tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986, quest’ultima con riferimento agli iscritti alla CPUG.
NOTA BENE: Verrà erogato l'importo minore risultante dai due calcoli.
Deroghe all’applicazione delle nuove aliquote
Le nuove aliquote di rendimento non si applicano a coloro che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 o a coloro che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio, nonché per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio.
Pertanto, continueranno ad essere applicate le aliquote di rendimento delle tabelle delle leggi precedenti (legge n. 965 del 1965 e legge n. 16 del 1986 per gli iscritti alla CPUG), nei seguenti casi:
- pensioni anticipate e pensione per i lavoratori precoci, anche in cumulo con i periodi assicurativi, con i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023;
- pensione anticipata, anche in cumulo dei periodi assicurativi, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'Amministrazione;
- pensione di vecchiaia, anche in cumulo dei periodi assicurativi;
- pensione "quota cento", pensione con i requisiti di 38 anni di contribuzione e 64 anni di età e pensione anticipata flessibile);
- pensione di anzianità con il beneficio per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, i quali hanno maturato i requisiti agevolati per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2023;
- pensione indiretta e pensione di inabilità riconosciuta a qualsiasi titolo.
Onere di riscatto
L’onere di riscatto per i periodi valutabili nel sistema retributivo della pensione è calcolato come "riserva matematica" che quantifica il beneficio pensionistico teorico del periodo di riscatto, corrispondente alla differenza di due importi di pensione calcolati sulla base dell’anzianità contributiva dell’iscritto comprensiva (c.d. pensione teorica al coacervo) e non (c.d. pensione teorica al conto) del periodo da riscattare. Le aliquote di riferimento sono quindi individuate in base all’anzianità al 31 dicembre 1995.
Decorrenza della pensione anticipata e pensione lavoratori precoci
Per i soggetti la cui pensione è liquidata dalla CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG, la legge di Bilancio 2024, introduce nuove regole per la decorrenza, in particolare, i trattamenti pensionistici decorrono:
- trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024;
- trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025;
- trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026;
- trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027;
- trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028.
Le nuove decorrenze non trovano applicazione per le pensioni anticipate e per i lavoratori precoci con il cumulo dei periodi assicurativi.
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