Omissioni contributive: l'INPS aggiorna gli interessi di dilazione e differimento
Pubblicato il 08 maggio 2023
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Con la circolare 8 maggio 2023, n. 44, l’Istituto Previdenziale rende noto l’aggiornamento della misura dell’interesse di dilazione e della misura delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
La Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria del 4 maggio 2023, ha fissato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP), al 3,75%.
A partire dal 10 maggio 2023 il tasso di interesse per la dilazione dovuto per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e quello per la determinazione della misura delle sanzioni civili è pari al:
- 9,75%, per le rateazioni dei debiti contributivi;
- 9,25%, per la misura delle sanzioni civili.
Restano invariati i piani di ammortamento già in corso, per i quali continuerà ad applicarsi il tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza.
Interesse di dilazione e di differimento
L’interesse di dilazione ai fini della regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è determinato nella misura del 9,75% annuo.
Il tasso di interesse aggiornato (9,75%) si applica per i piani di ammortamento relativi alle domande di rateazione presentate a partire dal 10 maggio 2023.
In caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il predetto tasso trova applicazione a partire dalla contribuzione relativa al mese di aprile 2023.
Sanzioni civili
Ai sensi dell’articolo 116, commi 8 e 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il datore di lavoro che non versa i contributi o i premi ovvero che effettua il pagamento in ritardo, è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti.
Dal 10 maggio 2023 trova applicazione un tasso di interesse (9,25%) per le seguenti casistiche:
- mancato o ritardato pagamento di contributi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
- evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, in ogni caso entro dodici mesi dal termine stabilito per il versamento dei contributi/premi e sempreché sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa;
- mancato o ritardato pagamento di contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.
In caso di evasione, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Sanzioni civili, riduzione nei casi di procedure concorsuali
Si prevede la riduzione del tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali in favore delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, a patto che siano integralmente pagati i contributi e le spese.
Considerando che, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è inferiore al tasso degli interessi legali (attualmente in vigore pari al 5%), a decorrere dall’10 maggio 2023 ai fini della riduzione della sanzione civile si applica:
- il tasso dello 5% (misura del tasso di interesse legale) per la sanzione ridotta pari al tasso legale;
- il tasso del 7% (interesse legale aumentato di 2 punti) in caso di evasione.
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