Aggiornamento ISEE. RdC, possibile variazione importi
Pubblicato il 04 febbraio 2022
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Con il messaggio 3 febbraio 2022, n. 548, l’Istituto Previdenziale comunica la rilevanza ai fini della Pensione e del Reddito di Cittadinanza dei trattamenti assistenziali in corso di godimento, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Il reddito familiare, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, è determinato “al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi”, come ad esempio, l’indennità di accompagnamento.
Ai sensi del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, articolo 2, i valori ISEE delle prestazioni assistenziali percepite da tutti i componenti del reddito familiare subiranno un aggiornamento. Nello specifico, vengono decurtati i trattamenti inclusi in ISEE, riferiti al secondo anno solare precedente e vengono sommati i trattamenti della stessa natura percepiti nell’anno in corso, ovvero i seguenti:
- Carta Acquisti Ordinaria e relativi Fondi speciali;
- Assegno di maternità dei Comuni (MAT);
- Assegno per il nucleo familiare dei Comuni;
- Pensione sociale e assegno sociale;
- Prestazioni degli enti, acquisite dalla voce A1.04 del Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali - SIUSS (ex Casellario dell’assistenza).
Pertanto, a partire dalla corresponsione della rata di gennaio 2022 del RDC o PDC, ai fini del reddito saranno considerati rilevanti tutti i trattamenti assistenziali esenti attualmente inclusi nella determinazione del reddito familiare, ricomprendendo anche quelli legati alla condizione di disabilità.
Ogni trattamento assistenziale ottenuto per la condizione di disabilità è escluso dal calcolo dell’ISEE.
Ai fini del calcolo del reddito familiare per la corresponsione del RDC o PDC, rilevano anche:
- le maggiorazioni dell’assegno sociale;
- maggiorazione dell’aumento della pensione sociale;
- maggiorazione sociale;
- importo aggiuntivo previsto per le pensioni integrate al trattamento minimo;
- quattordicesima.
Diversamente, non rilevano:
- le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
- le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e le agevolazioni per il pagamento di tributi;
- le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o di altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
- l'assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
A partire da gennaio 2022 - in considerazione della rilevanza dei trattamenti assistenziali - si comunica che gli importi percepiti per il RDC o PDC potranno subire una variazione rispetto alle somme già percepite.
Inoltre, qualora siano superate le soglie previste dalla norma, potrebbe verificarsi anche la decadenza della prestazione ovvero il rigetto dell’istanza presentata in fase di prima istruttoria.
L’importo della rata sarà visionabile nell’apposito servizio di consultazione, nella sezione “MyINPS” del portale dell’Istituto.
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