Contributi INPS: aggiornati tassi di interesse e sanzioni civili

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Contributi INPS: aggiornati tassi di interesse e sanzioni civili

La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 17 ottobre 2024, ha fissato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema al 3,40%, con decorrenza dal 23 ottobre 2024.

Successivamente in data 21 ottobre 2024, l’Inps ha pubblicato la circolare n. 92, con cui comunica l’aggiornamento dei tassi di interesse relativi alla dilazione dei contributi previdenziali e alle sanzioni civili.

I nuovi tassi applicabili dal 23 ottobre 2024, sono:

  • 9,40% per le rateazioni dei debiti contributivi;
  • 8,90% per la misura delle sanzioni civili.

NOTA BENE: Non sono previste variazioni per le rateazioni già in corso.

Interesse di dilazione e differimento

L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e delle sanzioni civili è stabilito al 9,40% annuo, in conformità all’articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Tale percentuale si applica per i piani di ammortamento relativi alle domande di rateazione presentate a partire dal 23 ottobre 2024.

In caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il tasso del 9,40% si applicherà alla contribuzione relativa al mese di ottobre 2024.

Sanzioni civili

Ai sensi dell’articolo 116, commi 8 e 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il datore di lavoro che omette di versare i contributi o i premi ovvero li paga in ritardo, è soggetto a una sanzione civile. Detta sanzione è calcolata annualmente e corrisponde al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti.

Attualmente la sanzione civile è fissata all’8,90% in ragione d’anno.

ATTENZIONE: In caso di evasione contributiva, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non versati entro la scadenza di legge.

Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali

Con la delibera n. 1 dell'8 gennaio 2022, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto previdenziale ha introdotto sanzioni ridotte per le procedure concorsuali, calcolate in base al Tasso Unico di Riferimento (TUR). A seguito alla recente decisione della Banca Centrale Europea, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all’interesse legale vigente dal 1° gennaio 2024, fissato al 2,5% annuo. Pertanto, a partire dal 23 ottobre 2024, le sanzioni saranno ridotte sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 3,40%.

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