Accordo Italia- Giappone: precisazioni INPS sulla disoccupazione

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Accordo Italia- Giappone: precisazioni INPS sulla disoccupazione

Con il messaggio n. 2461 del 2 luglio 2024, l’Inps, in ordine alla copertura assicurativa per la disoccupazione involontaria dei lavoratori inviati in distacco in uno degli Stati firmatari dell’Accordo sulla sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Giappone, fornisce alcune precisazioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori giapponesi distaccati in Italia.

Accordo sicurezza sociale Italia-Giappone

Dal 1° aprile 2024 è in vigore l'Accordo sulla sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e il Giappone che disciplina i rapporti tra i due Paesi sia in materia di legislazione applicabile – distacco e proroga del distacco – sia in materia di presentazione e trasferibilità delle domande di prestazioni pensionistiche e di esportabilità delle pensioni.

L’accordo trova applicazione nei confronti di:

  • lavoratori distaccati da datore di lavoro giapponese, che sono occupati in Italia;
  • lavoratori distaccati da datore di lavoro italiano, che sono occupati in Giappone;
  • alle persone residenti in uno dei due stati contraenti che hanno prestato, e/o prestano, la loro attività lavorativa rispettivamente in Italia o in Giappone e ai loro familiari e superstiti.

La finalità dell’Accordo è quella di facilitare la trasmissione delle domande di prestazione tra l'INPS e il Japan Pension Service (JPS), migliorando il flusso di informazioni e dei dati tra le due istituzioni, pur non essendo prevista la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in Italia e in Giappone, ai fini pensionistici.

Lavoratori giapponesi distaccati in Italia

A seguito di chiarimenti forniti dall’istituzione previdenziale giapponese, l’Inps ha rettificato parzialmente quanto comunicato nel precedente messaggio n. 2199 dell’11 giugno 2024, precisando che, per i lavoratori distaccati in Italia, qualora per effetto dell’Accordo gli stessi siano assicurati in Giappone anche per la disoccupazione involontaria, tale circostanza non deve risultare dall’espressa indicazione nella sezione 4 del formulario di copertura assicurativa ma dalla compilazione della sezione 6 del formulario “JPN/IT 101”.

NOTA BENE: Le indicazioni precedenti fornite con il predetto messaggio, rimangono invariate per i lavoratori italiani distaccati in Giappone.

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