INPS- F.I.DA.P., riscossione dei contributi sindacali

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INPS- F.I.DA.P., riscossione dei contributi sindacali

In data 26 maggio 2021 è stata sottoscritta una convenzione con l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA DATORIALI E PENSIONATI (F.I.DA.P.), sulla base dello schema convenzionale approvato con determinazione presidenziale n. 47 del 3 maggio 2018, come modificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 29 luglio 2020, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche.

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su specifica richiesta dell’Organizzazione sindacale da far pervenire all’Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori comunicazioni.

A renderlo noto è l’INPS, con la circolare n. 89 del 21 giugno 2021.

Contributi sindacali, modalità di rilascio della delega

L’autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all’INPS.

La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.

La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Misura del contributo sindacale

L’ammontare del contributo sindacale, riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio:

  • 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 della convenzione.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all'Organizzazione sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.

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