INPGI, libertà di cumulo tra pensione e redditi da lavoro
Pubblicato il 12 novembre 2021
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Agli iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) va applicata, in tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, la stessa disciplina prevista per gli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) facente capo all'INPS, disciplina che consente la libertà di cumulo tra la pensione di anzianità e altri redditi.
Ne consegue la necessità di disapplicare l'art. 15 del Regolamento INPGI, che regolamenta la materia del cumulo in maniera diversa da quanto previsto nel regime relativo all'AGO, prevedendo la decurtazione della pensione nel caso in cui il pensionato svolga attività lavorativa e percepisca redditi da lavoro.
Divieto di cumulo INPGI illegittimo
E’ il consolidato principio di diritto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 33144 del 10 novembre 2021.
La Suprema corte, in particolare, ha confermato la decisione con cui, nel merito, erano state dichiarate illegittime le trattenute effettuate dall'INPGI sulla pensione spettante a un giornalista, previa disapplicazione dell'art. 15 del Regolamento INPGI.
La Corte di gravame aveva correttamente ritenuto che tale ultimo Regolamento non potesse derogare alla previsione di cui all'art. 72, comma 1, Legge n. 388/2000, recante disciplina del cumulo tra pensione e reddito da lavoro.
Per la Cassazione, non si tratterebbe di negare il valore semantico attribuito dall'opposto orientamento di legittimità al disposto dell'art. 76, comma 4, della Legge n. 388/2000, secondo cui l'autonomia gestionale, organizzativa e contabile riconosciuta all'INPGI, come agli altri enti privatizzati, troverebbe limite nella mera esigenza che l'Istituto assicuri il coordinamento delle proprie regole gestionali con quelle operanti con riguardo al regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria.
Si intende, semmai, attribuire la necessaria rilevanza alla norma regolatrice della fattispecie ratione temporis di cui all'art. 72, comma 2, Legge n. 388/2000, e dell'art. 44, comma 2, Legge n. 289/2002, la cui formulazione letterale è tale da legittimare l'interpretazione secondo cui il regime di cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro ivi introdotto operi identicamente per la previdenza sociale obbligatoria e per le forme sostitutive, anche ove gestite da enti privatizzati.
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