Inpgi, contributi forfetari degli amministratori locali
Pubblicato il 30 giugno 2023
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Dall’Inpgi arrivano, con circolare n. 5 del 27 giugno 2023, gli opportuni chiarimenti in ordine alla determinazione dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi che rivestono cariche di amministratori di Enti locali.
Vediamo di che si tratta
Regime forfetario, quadro normativo
A norma dell’art. 86, comma 2, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) e del relativo decreto attuativo del 25/05/2001, per i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di sindaci, presidenti di Provincia e di comunità montane, di unioni di Comuni, di consorzi fra enti locali, di assessori provinciali, di assessori dei Comuni con più di diecimila abitanti, di presidenti dei consigli dei Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, di presidenti dei consigli provinciali, di presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il Comune abbia attuato nei loro confronti un decentramento di funzioni e di presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, gli Enti locali versano quote forfetarie mensili a favore delle forme pensionistiche presso le quali tali soggetti erano iscritti, o continuano ad esserlo, alla data di conferimento del mandato.
Condizioni di applicazione del regime forfetario
A seguito del pronunciamento di alcune sezioni regionali della Corte dei conti e del conforme parere reso dal Ministero dell’Interno in data 9/04/2014, tale normativa si applica però solo quando il lavoratore si astenga del tutto dall'attività lavorativa e tale situazione sia attestata con dichiarazione rilasciata all'Ente locale e all'ente previdenziale.
Ne deriva che il giornalista che non abbia sospeso lo svolgimento dell’attività professionale deve necessariamente provvedere in via autonoma, ed a proprio carico, al versamento della contribuzione INPGI mentre, in caso contrario, il versamento della contribuzione minima annuale dovuta all’Istituto è a carico dell’Amministrazione locale.
Reddito di riferimento e contributi
Il reddito minimo di riferimento per il calcolo delle quote di contribuzione forfetaria è pari a 17.504,00 euro.
Di conseguenza, le corrispondenti quote forfetarie sono le seguenti:
-
Giornalisti con Partita IVA, ritenuta d’acconto, cessione diritto d’autore, società tra Professionisti
Tipo contributo |
Contributo minimo |
Contributo ridotto |
Contributo Soggettivo minimo |
€ 283,36 |
€ 141,68 |
Contributo Integrativo |
€ 94,45 |
€ 47,23 |
Contributo di Maternità |
€ 24,90 |
€ 24,90 |
Contributo aggiuntivo |
€ 1.817,12 |
€ 1.958,80 |
-
Giornalisti parasubordinati
Tipo contributo |
Contributo minimo |
Contributo IVS (26%) |
€ 4.551,04 |
Contributo Prestazioni temporanee (2,00%) |
€ 350,08 |
Modalità e termini di versamento
Le Amministrazioni interessate devono effettuare entro il 31 dicembre 2023 il versamento delle quote contributive dovute - anche frazionate in quote mensili – con bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI il cui IBAN è: IT 60 D 05034 11701 000000002907, indicando i seguenti dati del giornalista: “2023 - Nome e Cognome - data di nascita – Dlgs 267/2000”.
In alternativa al bonifico bancario è possibile utilizzare anche il Modello F24-EP.
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