INL, tentativo di ripresa delle attività in presenza

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INL, tentativo di ripresa delle attività in presenza

Con la Nota 27 luglio 2021, n. 12672, la Direzione Centrale Risorse Umane, Finanziarie e Logistica dell’INL invita i dirigenti di sede ad adottare le nuove linee guida per le attività del personale dipendente in vista della graduale ripresa delle attività economiche e sociali.

L’art. 263, Decreto Legge Rilancio, aveva già disciplinato alcune delle misure organizzative per la Pubblica Amministrazione prescrivendo l’esigenza della progressiva riapertura di tutti gli uffici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse alla graduale riapertura e riavvio delle attività produttive e commerciali, nonché di organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario, rivendendo l’articolazione giornaliera e settimana, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza applicando il lavoro agile”.

In tale ottica, la Legge 17 giugno 2021, n. 87, di conversione del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, lascia inalterata sino al 31 dicembre 2021 la possibilità di applicare il lavoro agile in modalità semplificata.

Per quanto attiene il personale dipendente dell’INL, dal 1° settembre 2021 dovrà essere assicurata una maggiore attività in presenza, alternando il lavoro da remoto, secondo i seguenti criteri:

  • l’attività del personale non di vigilanza dovrà essere svolta presso gli uffici competenti per almeno due giornate a settimana e sino ad un massimo di 4 giornate a settimana e, a decorrere dal 1° ottobre, per almeno tre giornate a settimane, fermo restando la facoltà del dipendente di non accedere al lavoro agile;
  • il personale di vigilanza, invece, potrà svolgere l’attività in modalità da remoto per le sole giornate in cui non verrà svolta l’attività esterna;
  • non potranno essere svolte in modalità agile quelle attività che per esigenze di funzionalità siano ritenute non realizzabili a distanza e richiedano la presenza nella sede di lavoro (es. ricevimento del pubblico, procedure di conciliazione non attivabili a distanza, etc.);
  • i lavoratori fragili potranno continuare a svolgere l’attività lavorativa a distanza, salvo diverse indicazioni del medico competente.
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